Art. 8.
                        Delega alle province
 
  1. Le funzioni amministrative di cui agli articoli 9, 10, 11, 12  e
15 sono delegate alle province.
  2.  Le Province nell'esercizio delle funzioni delegate, sono tenute
ad osservare le direttive e gli atti  di  indirizzo  e  coordinamento
emanati dalla Giunta regionale.
  3.  La  Giunta  regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello
Statuto regionale, i poteri  di  iniziativa  e  vigilanza  in  ordine
all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.
  4. La Giunta regionale, in caso di accertato inadempimento e previa
formale  diffida del Presidente, propone al Consiglio la revoca della
delega.