Art. 9. Elenco degli operatori agrituristici 1. E' istituito, ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 l'elenco degli operatori agrituristici tenuto dalle Amministrazioni provinciali. 2. All'elenco di cui al comma 1 possono essere iscritti i soggetti di cui all'articolo 4 comma 1 che siano iscritti ai corsi di formazione di cui al comma 5 del medesimo articolo. 3. La qualifica di operatore agrituristico e la denominazione azienda agrituristica o agriturismo devono essere utilizzate esclusivamente dai soggetti iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici. 4. Presso le Amministrazioni provinciali e' tenuto inoltre un registro nel quale vengono annotati la data di inizio dell'attivita', i dati riferiti alle lettere a), b) e, c) comma 2 dell'articolo 3, eventuali sanzioni comminate, le risultanze della vigilanza, nonche' ogni altra notizia ritenuta utile.