Art. 11.
                          Norma finanziaria
 
  1. Agli oneri derivanti dalla presente legge agli articoli 4 e 8 si
fa fronte con somme disposte  dal  programma  d'intervento  obiettivo
5a),  di  cui  al  regolamento  comunitario  n.  2328/1991,  e le cui
assegnazioni comunitarie e statali verranno iscritte con le procedure
dettate  dall'articolo  23-bis  della  vigente  legge  regionale   di
contabilita'.
  2. All'onere di lire 1,2 miliardi derivanti dall'applicazione degli
articoli 5 e 9 della presente legge si provvede mediante la riduzione
di  pari  importo  per  competenza  e  per  cassa della partita n. 1,
"Interventi per l'insediamento dei giovani in agricoltura" del  Fondo
globale  spese  di  investimento,  capitolo  n. 80230, iscritto nello
stato di previsione del bilancio 1997.
  3. Nello stato di previsione della spesa  del  bilancio  preventivo
per l'anno 1997 sono iscritti i seguenti capitoli:
   a)  capitolo  n.  11023  "Aiuti  speciali  a  favore  dei  giovani
agricoltori, previsti dal regolamento (CEE)  n.  2328/1991",  di  cui
all'articolo 5, con stanziamento di lire 1.100 milioni per competenza
e cassa;
   b)  capitolo  n.  12069 "Contributi a favore dei giovani eredi" di
cui  all'articolo  9  con  stanziamento  di  lire  100  milioni   per
competenza e cassa.
  4.  Per gli anni successivi al 1997 lo stanziamento dei capitoli di
cui al comma precedente  sara'  determinato  ai  sensi  dell'articolo
32-bis della vigente legge di contabilita' regionale.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
   Venezia, 18 aprile 1997
Galan