Art. 11. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge agli articoli 4 e 8 si fa fronte con somme disposte dal programma d'intervento obiettivo 5a), di cui al regolamento comunitario n. 2328/1991, e le cui assegnazioni comunitarie e statali verranno iscritte con le procedure dettate dall'articolo 23-bis della vigente legge regionale di contabilita'. 2. All'onere di lire 1,2 miliardi derivanti dall'applicazione degli articoli 5 e 9 della presente legge si provvede mediante la riduzione di pari importo per competenza e per cassa della partita n. 1, "Interventi per l'insediamento dei giovani in agricoltura" del Fondo globale spese di investimento, capitolo n. 80230, iscritto nello stato di previsione del bilancio 1997. 3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'anno 1997 sono iscritti i seguenti capitoli: a) capitolo n. 11023 "Aiuti speciali a favore dei giovani agricoltori, previsti dal regolamento (CEE) n. 2328/1991", di cui all'articolo 5, con stanziamento di lire 1.100 milioni per competenza e cassa; b) capitolo n. 12069 "Contributi a favore dei giovani eredi" di cui all'articolo 9 con stanziamento di lire 100 milioni per competenza e cassa. 4. Per gli anni successivi al 1997 lo stanziamento dei capitoli di cui al comma precedente sara' determinato ai sensi dell'articolo 32-bis della vigente legge di contabilita' regionale. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 18 aprile 1997 Galan