Art. 2. Beneficiari 1. Possono beneficiarie degli aiuti e delle agevolazioni oggetto della presente legge, i giovani maggiorenni che non hanno ancora compiuto quaranta anni di eta' alla data della presentazione della domanda e siano insediati in un'azienda agricola in qualita' di capo azienda, come agricoltori a titolo principale o inizino ad esercitare l'attivita' agricola a titolo principale dopo un insediamento come agricoltore a tempo parziale, come previsto dall'articolo 10 del Regolamento (CEE) 2328/1991. 2. Si considera imprenditore agricolo a titolo principale colui che dedica all'attivita' agricola almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro e ricava dalla medesima attivita' almeno il cinquanta per cento del proprio reddito complessivo. 3. Nei territori montani delimitati ai sensi della legge 25 luglio 1992, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle zone riconosciute depresse ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614 ed in quelle svantaggiate delimitate ai sensi delle direttive CEE n. 75/268, n. 75/273 e n. 84/167, ed all'interno dei parchi nazionali e naturali regionali, gli aiuti e le agevolazioni sono estese ai giovani in possesso dei requisiti descritti nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2328/1991, che vengono equiparati ad ogni effetto agli imprenditori agricoli a titolo principale, ai fini dell'applicazione del regolamento medesimo. 4. Ai fini dell'accesso agli aiuti agli investimenti previsti dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2328/1991 e dell'aiuto supplementare di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento, i giovani agricoltori, le cui aziende ricadono nei territori di cui al comma 3, che dimostrano il possesso e la responsabilita' civile e fiscale, da almeno un biennio, di un allevamento bovino da latte in grado di sostenere una impresa agricola che richiede un volume di lavoro pari ad almeno una ULU e che per ragioni socio-economiche non possono dimostrare il possesso di adeguato capitale fondiario in connessione con l'allevamento, possono essere riconosciuti imprenditori agricoli e l'azienda dagli stessi condotta, impresa agricola, a condizione che soddisfino i requisiti descritti nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2328/1991.