Art. 2.
                             Beneficiari
 
  1.  Possono  beneficiarie  degli aiuti e delle agevolazioni oggetto
della presente legge, i giovani  maggiorenni  che  non  hanno  ancora
compiuto  quaranta  anni  di eta' alla data della presentazione della
domanda e siano insediati in un'azienda agricola in qualita' di  capo
azienda, come agricoltori a titolo principale o inizino ad esercitare
l'attivita'  agricola  a  titolo principale dopo un insediamento come
agricoltore  a  tempo  parziale,  come  previsto dall'articolo 10 del
Regolamento (CEE) 2328/1991.
  2. Si considera imprenditore agricolo a titolo principale colui che
dedica all'attivita' agricola  almeno  il  cinquanta  per  cento  del
proprio  tempo  di lavoro e ricava dalla medesima attivita' almeno il
cinquanta per cento del proprio reddito complessivo.
  3. Nei territori montani delimitati ai sensi della legge 25  luglio
1992,  n.  991 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle zone
riconosciute depresse ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614  ed
in  quelle  svantaggiate  delimitate  ai sensi delle direttive CEE n.
75/268, n. 75/273 e n. 84/167, ed all'interno dei parchi nazionali  e
naturali  regionali,  gli  aiuti  e  le  agevolazioni  sono estese ai
giovani  in  possesso  dei  requisiti  descritti   nell'articolo   5,
paragrafo  1,  lettera  a)  del  regolamento  (CEE) n. 2328/1991, che
vengono equiparati ad  ogni  effetto  agli  imprenditori  agricoli  a
titolo   principale,   ai   fini  dell'applicazione  del  regolamento
medesimo.
  4. Ai fini  dell'accesso  agli  aiuti  agli  investimenti  previsti
dall'articolo  5  del  regolamento  (CEE)  n.  2328/1991 e dell'aiuto
supplementare di cui all'articolo  11  del  medesimo  regolamento,  i
giovani  agricoltori, le cui aziende ricadono nei territori di cui al
comma 3, che dimostrano il possesso e  la  responsabilita'  civile  e
fiscale,  da  almeno un biennio, di un allevamento bovino da latte in
grado di sostenere una impresa agricola che  richiede  un  volume  di
lavoro  pari ad almeno una ULU e che per ragioni socio-economiche non
possono dimostrare il possesso  di  adeguato  capitale  fondiario  in
connessione    con   l'allevamento,   possono   essere   riconosciuti
imprenditori agricoli e  l'azienda  dagli  stessi  condotta,  impresa
agricola,   a   condizione   che  soddisfino  i  requisiti  descritti
nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a)  del  regolamento  (CEE)  n.
2328/1991.