Art. 3.
                         Primo insediamento
 
  1.  Per  primo  insediamento  si  intende  l'acquisizione,  in data
successiva a quella di entrata in vigore  del  regolamento  (CEE)  n.
797/1985  e  successive  modifiche ed integrazioni, della titolarita'
giuridica dell'azienda, con piena  assunzione  della  responsabilita'
civile  e fiscale, derivante dall'acquisto dell'azienda medesima, dal
trasferimento della  stessa  per  donazione  o  mortis  causa,  dalla
costituzione  di  usufrutto  o  da contratto di affitto di durata non
inferiore a dieci anni.
  2. Per favorire la trasmissione della responsabilita'  dell'azienda
familiare  o  per  agevolare la costituzione di una nuova azienda, e'
considerato primo  insediamento  anche  quello  realizzato  entro  un
quadro   societario,   purche'   il   neo   insediato  acquisisca  la
responsabilita' fiscale  dell'azienda  ed  apporti  la  proprieta'  o
possesso,  debitamente documentati, di una quota aziendale costituita
da beni immobili e mobili, sufficiente ad assicurare  al  giovane  un
volume di lavoro pari ad una Unita' lavorativa uomo (ULU) certificata
secondo le vigenti norme regionali.
  3.  E'  altresi' insediato, il giovane che entri a far parte di una
cooperativa  agricola  il  cui  unico  oggetto  sia  la  gestione  di
un'azienda  agricola,  sempreche'  la  cooperativa sia composta, alla
data di presentazione della domanda,  per  almeno  il  cinquanta  per
cento  da  giovani  agricoltori,  cosi'  come  definiti  al  comma  1
dell'articolo 2.