Art. 3. Primo insediamento 1. Per primo insediamento si intende l'acquisizione, in data successiva a quella di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 797/1985 e successive modifiche ed integrazioni, della titolarita' giuridica dell'azienda, con piena assunzione della responsabilita' civile e fiscale, derivante dall'acquisto dell'azienda medesima, dal trasferimento della stessa per donazione o mortis causa, dalla costituzione di usufrutto o da contratto di affitto di durata non inferiore a dieci anni. 2. Per favorire la trasmissione della responsabilita' dell'azienda familiare o per agevolare la costituzione di una nuova azienda, e' considerato primo insediamento anche quello realizzato entro un quadro societario, purche' il neo insediato acquisisca la responsabilita' fiscale dell'azienda ed apporti la proprieta' o possesso, debitamente documentati, di una quota aziendale costituita da beni immobili e mobili, sufficiente ad assicurare al giovane un volume di lavoro pari ad una Unita' lavorativa uomo (ULU) certificata secondo le vigenti norme regionali. 3. E' altresi' insediato, il giovane che entri a far parte di una cooperativa agricola il cui unico oggetto sia la gestione di un'azienda agricola, sempreche' la cooperativa sia composta, alla data di presentazione della domanda, per almeno il cinquanta per cento da giovani agricoltori, cosi' come definiti al comma 1 dell'articolo 2.