Art. 4. Aiuti per il primo insediamento 1. Gli aiuti per il primo insediamento ai giovani agricoltori consistono in: a) un premio unico per l'importo massimo imputabile stabilito dai vigenti regolamenti comunitari; b) in alternativa a quanto disposto dalla lettera a) un concorso nel pagamento degli interessi pari al cinque per cento, per la durata massima di anni quindici, sui prestiti contratti per coprire le spese derivanti dall'insediamento il cui valore capitalizzato non puo' essere superiore, per persona, al premio. Su richiesta del beneficiario ed in alternativa al concorso, puo' essere concessa una sovvenzione di importo equivalente allo stesso, calcolata in base all'entita' ed alla durata dei prestiti contratti. Nel caso in cui piu' giovani agricoltori, contemporaneamente ed in tempi successivi, si insedino come contitolari di una azienda agricola, gli aiuti vengono erogati ad un numero massimo di giovani pari a quello delle ULU necessarie alla conduzione dell'azienda, rilevate in base alle vigenti norme regionali; c) un aiuto supplementare per gli investimenti, previsti nel quadro di un Piano di miglioramento materiale (PMM) che soddisfi le condizioni del regolamento (CEE) n. 2328/1991, pari al venticinque per cento dell'aiuto concesso in forza dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento stesso a condizione che il giovane agricoltore presenti il PMM entro cinque anni dal suo insediamento e rispetti le altre condizioni previste dall'articolo 11 del regolamento medesimo.