Art. 4.
                   Aiuti per il primo insediamento
 
  1. Gli aiuti per  il  primo  insediamento  ai  giovani  agricoltori
consistono in:
   a)  un premio unico per l'importo massimo imputabile stabilito dai
vigenti regolamenti comunitari;
   b) in alternativa a quanto disposto dalla lettera a)  un  concorso
nel pagamento degli interessi pari al cinque per cento, per la durata
massima di anni quindici, sui prestiti contratti per coprire le spese
derivanti  dall'insediamento  il  cui  valore  capitalizzato non puo'
essere  superiore,  per  persona,  al  premio.   Su   richiesta   del
beneficiario  ed in alternativa al concorso, puo' essere concessa una
sovvenzione di importo equivalente allo  stesso,  calcolata  in  base
all'entita'  ed  alla  durata dei prestiti contratti. Nel caso in cui
piu' giovani agricoltori, contemporaneamente ed in tempi  successivi,
si  insedino  come  contitolari  di  una  azienda agricola, gli aiuti
vengono erogati ad un numero massimo di giovani pari a  quello  delle
ULU  necessarie  alla  conduzione dell'azienda, rilevate in base alle
vigenti norme regionali;
   c) un aiuto  supplementare  per  gli  investimenti,  previsti  nel
quadro  di  un Piano di miglioramento materiale (PMM) che soddisfi le
condizioni del regolamento (CEE) n. 2328/1991,  pari  al  venticinque
per  cento dell'aiuto concesso in forza dell'articolo 7, paragrafo 2,
del regolamento  stesso  a  condizione  che  il  giovane  agricoltore
presenti  il PMM entro cinque anni dal suo insediamento e rispetti le
altre condizioni previste dall'articolo 11 del regolamento medesimo.