Art. 5.
                              Obblighi
 
  1. I beneficiari del regime di  aiuti  di  cui  all'articolo  4  si
impegnano   a  raggiungere,  entro  il  termine  di  due  anni  dalla
concessione dell'aiuto, la seguente condizione:
   a)  possesso  della  qualifica  professionale  acquisita  mediante
frequenza   con   profitto  dei  corsi  di  formazione  complementare
organizzati ai sensi dell'articolo 28, paragrafo  1  del  regolamento
(CEE)  n.  2328/1991  del  Consiglio.  Il  possesso  di un diploma di
istruzione  di  secondo  grado  o  di  un  diploma  di  laurea  nelle
discipline  stabilite  con  atto  della Giunta regionale, sostituisce
l'obbligo di frequenza dei  corsi  di  formazione  complementare.  La
Giunta  regionale  verifica il raggiungimento delle condizioni di cui
al presente comma. Il mancato raggiungimento, entro il biennio, delle
predette condizioni comporta la revoca dei benefici e la restituzione
d'una  somma  pari  al  capitale  complessivamente  erogato  e   agli
interessi legali riferiti allo stesso.
  2.  I  beneficiari  del  regime  di aiuti di cui all'articolo 4, si
impegnano a raggiungere  entro  il  limite  di  due  anni  dal  primo
insediamento, la seguente condizione:
   a) esercizio dell'attivita' agricola in un'azienda che richieda un
volume   di  lavoro  equivalente  almeno  ad  una  ULU  nel  caso  di
insediamento come unico rappresentante e responsabile.  Nel  caso  di
contitolarieta'  dell'azienda, quest'ultima deve richiedere un volume
di lavoro equivalente almeno a due ULU, sino  a  tre  corresponsabili
della  gestione,  e  ad  un  numero di ULU pari almeno alla meta' del
numero dei partecipanti alla gestione dell'azienda agricola,  qualora
il  giovane  si  insedi  in qualita' di contitolare della stessa, con
piu' di tre corresponsabili.   Nelle aziende  rurali  condotte  dagli
imprenditori  agricoli non a titolo principale di cui all'articolo 5,
paragrafo 1, lettera a), le  attivita'  agrituristiche,  artigianali,
forestali  e di conservazione dello spazio rurale che usufruiscono di
sovvenzioni pubbliche, se svolte nell'ambito  aziendale,  partecipano
alla determinazione del numero di ULU richieste dall'azienda.
  3.  Qualora per cause di forza maggiore indipendenti dalla volonta'
dei singoli, non si possa dimostrare la frequenza  ai  corsi  di  cui
alla  lettera  a) del comma 1 entro il termine perentorio di due anni
dalla data di concessione dell'aiuto, la Regione interviene con fondi
propri.
  4. I giovani che usufruiscono degli aiuti  speciali  per  il  primo
insediamento    debbono   impegnarsi,   pena   la   decadenza   dalle
agevolazioni, ad esercitare l'attivita' di imprenditore  agricolo  di
cui  all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n.
2328/1991 per  almeno  sei  anni  dalla  data  di  concessione  delle
provvidenze.  Nel caso in cui gli aiuti siano concessi in relazione a
spese effettuate per beni immobili, tale obbligo e' elevato  a  dieci
anni.