Art. 5. Obblighi 1. I beneficiari del regime di aiuti di cui all'articolo 4 si impegnano a raggiungere, entro il termine di due anni dalla concessione dell'aiuto, la seguente condizione: a) possesso della qualifica professionale acquisita mediante frequenza con profitto dei corsi di formazione complementare organizzati ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2328/1991 del Consiglio. Il possesso di un diploma di istruzione di secondo grado o di un diploma di laurea nelle discipline stabilite con atto della Giunta regionale, sostituisce l'obbligo di frequenza dei corsi di formazione complementare. La Giunta regionale verifica il raggiungimento delle condizioni di cui al presente comma. Il mancato raggiungimento, entro il biennio, delle predette condizioni comporta la revoca dei benefici e la restituzione d'una somma pari al capitale complessivamente erogato e agli interessi legali riferiti allo stesso. 2. I beneficiari del regime di aiuti di cui all'articolo 4, si impegnano a raggiungere entro il limite di due anni dal primo insediamento, la seguente condizione: a) esercizio dell'attivita' agricola in un'azienda che richieda un volume di lavoro equivalente almeno ad una ULU nel caso di insediamento come unico rappresentante e responsabile. Nel caso di contitolarieta' dell'azienda, quest'ultima deve richiedere un volume di lavoro equivalente almeno a due ULU, sino a tre corresponsabili della gestione, e ad un numero di ULU pari almeno alla meta' del numero dei partecipanti alla gestione dell'azienda agricola, qualora il giovane si insedi in qualita' di contitolare della stessa, con piu' di tre corresponsabili. Nelle aziende rurali condotte dagli imprenditori agricoli non a titolo principale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), le attivita' agrituristiche, artigianali, forestali e di conservazione dello spazio rurale che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche, se svolte nell'ambito aziendale, partecipano alla determinazione del numero di ULU richieste dall'azienda. 3. Qualora per cause di forza maggiore indipendenti dalla volonta' dei singoli, non si possa dimostrare la frequenza ai corsi di cui alla lettera a) del comma 1 entro il termine perentorio di due anni dalla data di concessione dell'aiuto, la Regione interviene con fondi propri. 4. I giovani che usufruiscono degli aiuti speciali per il primo insediamento debbono impegnarsi, pena la decadenza dalle agevolazioni, ad esercitare l'attivita' di imprenditore agricolo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2328/1991 per almeno sei anni dalla data di concessione delle provvidenze. Nel caso in cui gli aiuti siano concessi in relazione a spese effettuate per beni immobili, tale obbligo e' elevato a dieci anni.