Art. 6. Priorita' 1. Ai giovani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della presente legge viene riconosciuta priorita' in tutti gli aiuti previsti dalle leggi regionali in favore delle aziende agricole, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 ed alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 2. Nell'accoglimento delle richieste di aiuti per il prepensionamento agricolo viene concessa priorita' a quelle domande che prevedono la cessione diretta delle terre a giovani agricoltori con piano di miglioramento materiale dell'azienda, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 2328/1991, presentato ed approvato ed in corso di attuazione. 3. Nell'assegnazione di quote di produzione liberate per il tramite del mercato o delle riserve regionali, a parita' di condizioni, viene accordata preferenza ai giovani neoinsediati.