Art. 6.
                              Priorita'
 
  1. Ai giovani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della
presente  legge  viene  riconosciuta  priorita'  in  tutti  gli aiuti
previsti dalle leggi regionali  in  favore  delle  aziende  agricole,
fatto  salvo  quanto  previsto al comma 2 dell'articolo 2 della legge
regionale 8 gennaio 1991, n.  1  ed  alla  lettera  d)  del  comma  1
dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  2.    Nell'accoglimento   delle   richieste   di   aiuti   per   il
prepensionamento agricolo viene concessa priorita' a  quelle  domande
che  prevedono  la cessione diretta delle terre a giovani agricoltori
con  piano  di   miglioramento   materiale   dell'azienda,   di   cui
all'articolo  5,  paragrafo  1,  lettera  e) del regolamento (CEE) n.
2328/1991, presentato ed approvato ed in corso di attuazione.
  3. Nell'assegnazione di quote di produzione liberate per il tramite
del mercato o delle riserve regionali, a parita' di condizioni, viene
accordata preferenza ai giovani neoinsediati.