Art. 7. Cooperazione giovanile e raggruppamenti di aziende 1. La Regione favorisce il raggruppamento di aziende per l'ottimale utilizzazione dei mezzi di produzione e la migliore organizzazione del lavoro, riconoscendo le associazioni per i servizi di sostituzione in agricoltura di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2328/1991 e le associazioni finalizzate ad una piu' razionale utilizzazione in comune di strumenti di produzione agricola di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2328/1991. A tal fine la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i requisiti necessari per la costituzione delle associazioni e le condizioni per il loro riconoscimento, nel rispetto dei seguenti obblighi: a) essere costituite senza fine di lucro sotto forma di societa' cooperativa, societa' semplice od associazione, nei termini previsti dal codice civile, con durata minima decennale; b) essere formate da imprenditori agricoli in numero non inferiore a otto unita' per i servizi di sostituzione e cinque unita' per le associazioni finalizzate ad una piu' razionale utilizzazione in comune di strumenti di produzione agricola; c) tenere una contabilita' ordinaria e presentare annualmente un bilancio; d) prevedere fra i casi di sostituzione temporanea del conduttore dell'azienda, del coniuge, di un coadiuvante adulto, o di un dipendente fisso, la malattia, l'infortunio, la maternita', la formazione professionale, le cariche elettive politiche o sindacali, le ferie, il riposo settimanale, il servizio militare; e) prevedere una quota associativa annua minima. 2. Le organizzazioni professionali agricole sensibilizzano, promuovono e coordinano i programmi di raggruppamento. 3. La Giunta regionale assegna alle associazioni riconosciute, in armonia con quanto disposto dagli articoli 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 2328/1991, aiuti all'avviamento per contribuire alla copertura dei costi di gestione.