Art. 7.
         Cooperazione giovanile e raggruppamenti di aziende
 
  1. La Regione favorisce il raggruppamento di aziende per l'ottimale
utilizzazione  dei  mezzi  di produzione e la migliore organizzazione
del  lavoro,  riconoscendo  le  associazioni   per   i   servizi   di
sostituzione  in  agricoltura  di cui all'articolo 15 del regolamento
(CEE)  n.  2328/1991  e  le  associazioni  finalizzate  ad  una  piu'
razionale utilizzazione in comune di strumenti di produzione agricola
di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2328/1991. A tal fine
la  Giunta  regionale,  entro  sei  mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, definisce i requisiti necessari per  la  costituzione
delle  associazioni  e  le condizioni per il loro riconoscimento, nel
rispetto dei seguenti obblighi:
   a) essere costituite senza fine di lucro sotto forma  di  societa'
cooperativa,  societa' semplice od associazione, nei termini previsti
dal codice civile, con durata minima decennale;
   b) essere formate da imprenditori agricoli in numero non inferiore
a otto unita' per i servizi di sostituzione e cinque  unita'  per  le
associazioni  finalizzate  ad  una  piu'  razionale  utilizzazione in
comune di strumenti di produzione agricola;
   c) tenere una contabilita' ordinaria e presentare  annualmente  un
bilancio;
   d)  prevedere fra i casi di sostituzione temporanea del conduttore
dell'azienda,  del  coniuge,  di  un  coadiuvante  adulto,  o  di  un
dipendente  fisso,  la  malattia,  l'infortunio,  la  maternita',  la
formazione professionale, le cariche elettive politiche o  sindacali,
le ferie, il riposo  settimanale, il servizio militare;
   e) prevedere una quota associativa annua minima.
  2.   Le   organizzazioni   professionali  agricole  sensibilizzano,
promuovono e coordinano i programmi di raggruppamento.
  3. La Giunta regionale assegna alle associazioni  riconosciute,  in
armonia  con  quanto  disposto dagli articoli 14 e 15 del regolamento
(CEE)  n.  2328/1991,  aiuti  all'avviamento  per  contribuire   alla
copertura dei costi di gestione.