Art. 8. Formazione e consulenza 1. La Regione promuove il perfezionamento di una adeguata formazione professionale a favore di giovani imprenditori realizzando corsi di formazione complementare tendenti a migliorare l'efficacia del produttore ed a orientarlo alla ricerca di fonti integrative di reddito in settori di attivita' alternativi quali l'agriturisno, l'artigianato rurale ed i servizi agro-ambientali. 2. Per consentire l'insediamento in agricoltura di giovani provenienti da settori extra-agricoli e la valorizzazione di conoscenze, ed il patrimonio della cultura contadina, in particolare per quanto riguarda l'artigianato rurale, nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1, possono essere organizzati tirocini di formazione professionale presso aziende agricole condotte da agricoltori adulti di comprovata capacita' imprenditoriale. Tali tirocini debbono consentire al giovane di definire il proprio progetto d'insediamento ed acquisire una pratica professionale nel settore d'attivita' scelto, nonche' abilita' e conoscenze utili a gestire le attivita' idonee all'integrazione del reddito. 3. Le organizzazioni di rappresentanza degli imprenditori agricoli, tramite le strutture tecniche di sostegno di cui all'articolo 23 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, professionali e sindacali possono fornire ai giovani un servizio di orientamento professionale e consulenza sulla propria situazione aziendale, sulle possibilita' di sviluppo e sulle disponibilita' di finanziamento.