Art. 8.
                       Formazione e consulenza
 
  1.   La   Regione  promuove  il  perfezionamento  di  una  adeguata
formazione professionale a favore di giovani imprenditori realizzando
corsi di formazione complementare tendenti a  migliorare  l'efficacia
del  produttore  ed a orientarlo alla ricerca di fonti integrative di
reddito in settori  di  attivita'  alternativi  quali  l'agriturisno,
l'artigianato rurale ed i servizi agro-ambientali.
  2.   Per   consentire  l'insediamento  in  agricoltura  di  giovani
provenienti  da  settori  extra-agricoli  e  la   valorizzazione   di
conoscenze,  ed il patrimonio della cultura contadina, in particolare
per quanto riguarda l'artigianato rurale, nell'ambito delle attivita'
di cui al comma 1, possono essere organizzati tirocini di  formazione
professionale  presso aziende agricole condotte da agricoltori adulti
di  comprovata  capacita'  imprenditoriale.  Tali  tirocini   debbono
consentire  al giovane di definire il proprio progetto d'insediamento
ed  acquisire  una  pratica  professionale  nel  settore  d'attivita'
scelto,  nonche'  abilita'  e conoscenze utili a gestire le attivita'
idonee all'integrazione del reddito.
  3. Le organizzazioni di rappresentanza degli imprenditori agricoli,
tramite le strutture tecniche di  sostegno  di  cui  all'articolo  23
della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, professionali e sindacali
possono  fornire ai giovani un servizio di orientamento professionale
e  consulenza  sulla propria situazione aziendale, sulle possibilita'
di sviluppo e sulle disponibilita' di finanziamento.