Art. 9.
       Conservazione dell' integrita' delle unita' produttive
 
  1.  Per  i  giovani  eredi   considerati   affittuari,   ai   sensi
dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di
fondi  rustici  ricomprese nelle quote degli altri coeredi, che hanno
diritto, alla scadenza  del  rapporto  di  affitto  instauratosi  per
legge,   all'acquisto   della  proprieta'  delle  porzioni  medesime,
unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi  rustici,  la
Giunta  regionale  determina misure di intervento, nel rispetto delle
condizioni e con le procedure stabilite dagli articoli 4  e  5  della
legge  31  gennaio  1994,  n.  97  e  in  conformita' alla disciplina
comunitaria.