Art. 9. Conservazione dell' integrita' delle unita' produttive 1. Per i giovani eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi, che hanno diritto, alla scadenza del rapporto di affitto instauratosi per legge, all'acquisto della proprieta' delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici, la Giunta regionale determina misure di intervento, nel rispetto delle condizioni e con le procedure stabilite dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e in conformita' alla disciplina comunitaria.