Art. 2. Individuazione dell'Organico al 31 agosto 1993 a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 1. La presente legge disciplina la rideterminazione dei ruoli organici del personale della Giunta regionale, per le qualifiche funzionali e per le figure professionali, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11 e degli articoli 33 e 34 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 12, alla data del 31 agosto 1993. 2. Il ruolo organico ordinario comprende otto qualifiche funzionali e due qualifiche dirigenziali. 3. Il personale inquadrato dalla prima alla ottava qualifica funzionale nel ruolo ordinario della Giunta regionale, ai sensi delle leggi regionali; viene immesso nel ruolo organico ordinario di cui al precedente comma 2 in conformita' della qualifica funzionale rivestita alla data del 31 agosto 1993, nel rispetto dell'anzianita' complessiva di servizio e della qualifica funzionale. 4. Al personale del ruolo ordinario di cui al precedente comma 3 vanno aggiunte n. 410 unita' livello 0 di personale ex Cas.Mez., trasferito ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183, disciplinato con il successivo art. 3. 5. Al personale di cui ai precedenti comma, va ad aggiungersi il personale dirigente in servizio alla data del 31 agosto 1993 (Tabella A). 6. Il personale inquadrato nel ruolo speciale della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1985, n. 57 (Tabella B), viene immesso in detto ruolo in conformita' del livello funzionale rivestito alla data del 31 agosto 1993 (Tabella B). 7. Il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento ai sensi della legge regionale 6 febbraio 1990, n. 4, destinatario del disposto dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed il cui trattamento economico e' a carico dei Fondi del Ministero del tesoro, viene immesso nel ruolo ad esaurimento in conformita' della qualifica funzionale rivestita alla data del 31 agosto 1993 (Tabella C). 8. Il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento della legge regionale 24 febbraio 1990, n. 8 e 15 gennaio 1991, n. 1, in servizio alla data del 31 agosto 1993 o data successiva a seguito di pronuncia giurisdizionale, viene immesso nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alle precitate leggi (Tabella D). 9. Il ruolo organico della Giunta regionale alla data del 31 agosto 1993 comprende n. 2 qualifiche dirigenziali. A detta data risultano in servizio: a) nella I qualifica dirigenziale n. 976 unita'; b) nella II qualifica dirigenziale n. 119 unita'. Ai posti di cui sopra va ad aggiungersi n. 1 posto di II qualifica dirigenziale a concorso alla data del 31 agosto 1993, per un totale di n. 1096 unita'. 10. La dotazione organica complessiva alla data del 31 agosto 1993, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, va determinata incrementando le tabelle A, B, C, D dei posti per i quali alla data del 31 agosto 1993 risulti in corso di espletamento un concorso ovvero pubblicato od autorizzato un bando di concorso. Detta dotazione organica va incrementata, altresi', con il numero dei posti da destinare al personale a tempo indeterminato in servizio alla data suindicata del 31 agosto 1993 (Tabella E).