Art. 2.
           Individuazione dell'Organico al 31 agosto 1993
      a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537
 
  1. La presente  legge  disciplina  la  rideterminazione  dei  ruoli
organici  del  personale  della  Giunta  regionale, per le qualifiche
funzionali e per le figure professionali, ai sensi dell'art. 18 della
legge regionale 4 luglio 1991, n. 11 e degli articoli 33 e  34  della
legge regionale 4 luglio 1991, n. 12, alla data del 31 agosto 1993.
  2. Il ruolo organico ordinario comprende otto qualifiche funzionali
e due qualifiche dirigenziali.
  3.  Il  personale  inquadrato  dalla  prima  alla  ottava qualifica
funzionale nel ruolo ordinario della Giunta regionale, ai sensi delle
leggi regionali; viene immesso nel ruolo organico ordinario di cui al
precedente  comma  2  in  conformita'  della   qualifica   funzionale
rivestita  alla data del 31 agosto 1993, nel rispetto dell'anzianita'
complessiva di servizio e della qualifica funzionale.
  4. Al personale del ruolo ordinario di cui al  precedente  comma  3
vanno  aggiunte  n.  410  unita'  livello 0 di personale ex Cas.Mez.,
trasferito ai sensi della legge 2 maggio 1976, n.  183,  disciplinato
con il successivo art. 3.
  5.  Al  personale  di cui ai precedenti comma, va ad aggiungersi il
personale dirigente in servizio alla data del 31 agosto 1993 (Tabella
A).
  6.   Il  personale  inquadrato  nel  ruolo  speciale  della  Giunta
regionale ai sensi della legge regionale  28  dicembre  1985,  n.  57
(Tabella  B), viene immesso in detto ruolo in conformita' del livello
funzionale rivestito alla data del 31 agosto 1993 (Tabella B).
  7. Il personale inquadrato nel ruolo  speciale  ad  esaurimento  ai
sensi  della  legge regionale 6 febbraio 1990, n. 4, destinatario del
disposto dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed il  cui
trattamento economico e' a carico dei Fondi del Ministero del tesoro,
viene immesso nel ruolo ad esaurimento in conformita' della qualifica
funzionale rivestita alla data del 31 agosto 1993 (Tabella C).
  8.  Il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento della
legge regionale 24 febbraio 1990, n. 8 e 15 gennaio 1991,  n.  1,  in
servizio  alla data del 31 agosto 1993 o data successiva a seguito di
pronuncia  giurisdizionale,  viene  immesso  nel  ruolo  speciale  ad
esaurimento di cui alle precitate leggi (Tabella D).
  9. Il ruolo organico della Giunta regionale alla data del 31 agosto
1993  comprende  n. 2 qualifiche dirigenziali. A detta data risultano
in servizio:
   a) nella I qualifica dirigenziale n. 976 unita';
   b) nella II qualifica dirigenziale n. 119 unita'.
  Ai posti di cui sopra va ad aggiungersi n. 1 posto di II  qualifica
dirigenziale  a  concorso alla data del 31 agosto 1993, per un totale
di n. 1096 unita'.
  10. La dotazione organica complessiva alla data del 31 agosto 1993,
ai sensi della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  va  determinata
incrementando  le  tabelle A, B, C, D dei posti per i quali alla data
del 31 agosto 1993 risulti  in  corso  di  espletamento  un  concorso
ovvero   pubblicato  od  autorizzato  un  bando  di  concorso.  Detta
dotazione organica va incrementata, altresi', con il numero dei posti
da destinare al personale a tempo indeterminato in servizio alla data
suindicata del 31 agosto 1993 (Tabella E).