Art. 3. Determinazione dei contingenti del ruolo ordinario 1. Sulla base della rilevazione dei carichi di lavoro conclusasi il 30 gennaio 1995 e tenuto conto del personale cessato dal servizio dopo il 31 agosto 1993, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal decreto legislativo, la dotazione organica per qualifiche funzionali delle Strutture della Giunta regionale e' rideterminata cosi' come segue (Tabella F): a) il contingente costituito dal personale delle ex Opere Universitarie decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, inquadrato ai sensi della legge regionale 23 novembre 1983, n. 33, comprensivo di n. 532 unita', e' trasferito agli E.DI.S.U. costituiti con legge regionale 24 gennaio 1986, n. 3 e 9 novembre 1992, n. 9 la cui dotazione organica dovra' essere rideterminata secondo i principi di cui alla presente legge, tenuto conto della prima rilevazione dei carichi lavoro. 2. Le dotazioni organiche degli enti strumentali sulla base delle proposte dei rispettivi consigli di amministrazione verranno approvate dal Consiglio regionale su provvedimento della Giunta regionale. 3. Il contingente costituito dal personale ex Cas.Mez (legge 2 maggio 1976, n. 183) e' messo a disposizione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi degli articoli 8 e 12 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. 4. Il contingente del personale del ruolo speciale, ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1985, n. 57 confluisce nel ruolo ordinario. 5. Il contingente del personale destinatario della legge regionale 24 febbraio 1990, n. 8 e 15 gennaio 1991, n. 1 di cui al precedente comma, confluisce nel ruolo ordinario nei posti istituiti con la presente dotazione sotto la declaratoria contingente di cui alla legge regionale 24 febbraio 1990, n. 8 e 15 gennaio 1991, n. 1. Detti posti sono indisponibili ed a seguito della cessazione dal servizio di detto personale il contingente viene di volta in volta ridotto fino alla soppressione totale. 6. Il contingente del personale destinatario del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge regionale 6 febbraio 1990, n. 4 e alla legge 28 ottobre 1986, n. 730 art. 12, viene immesso nel ruolo ordinario sotto la declaratoria contingente legge 28 ottobre 1986, n. 730 art. 12 e successive modificazioni ed integrazioni. Detti posti sono indisponibili ed a seguito della cessazione dal servizio di detto personale il contingente viene di volta in volta ridotto fino alla soppressione totale. 7. Ai sensi degli articoli 15 e 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la dirigenza e' inserita in un unico ruolo (Tabella F). 8. La presa d'atto dei contingenti numerici dei dirigenti regionali effettuata con il precedente art. 2 non costituisce sanatoria di eventuali posizioni illegittime. La Giunta regionale e' tenuta ad accertare all'atto dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali la legittimita' dei titoli, dei requisiti professionali e di carriera del personale. Analogamente la Giunta regionale e' tenuta a procedere nell'attuazione del successivo art. 4 della presente legge.