Art. 3.
         Determinazione dei contingenti del ruolo ordinario
 
  1. Sulla base della rilevazione dei carichi di lavoro conclusasi il
30 gennaio 1995 e tenuto conto del  personale  cessato  dal  servizio
dopo  il  31  agosto  1993,  nel  rispetto  dei principi fondamentali
fissati dal decreto legislativo, la dotazione organica per qualifiche
funzionali delle Strutture della Giunta  regionale  e'  rideterminata
cosi' come segue (Tabella F):
   a)   il  contingente  costituito  dal  personale  delle  ex  Opere
Universitarie decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, inquadrato ai sensi della legge regionale 23  novembre  1983,
n.  33,  comprensivo  di  n. 532 unita', e' trasferito agli E.DI.S.U.
costituiti con legge regionale 24 gennaio 1986, n.  3  e  9  novembre
1992,  n.  9  la  cui  dotazione organica dovra' essere rideterminata
secondo i principi di cui alla presente  legge,  tenuto  conto  della
prima rilevazione dei carichi
 lavoro.
  2.  Le  dotazioni organiche degli enti strumentali sulla base delle
proposte  dei  rispettivi  consigli   di   amministrazione   verranno
approvate  dal  Consiglio  regionale  su  provvedimento  della Giunta
regionale.
  3.  Il  contingente  costituito  dal  personale ex Cas.Mez (legge 2
maggio  1976,  n.  183)  e'  messo  a   disposizione   degli   ambiti
territoriali  ottimali  ai  sensi degli articoli 8 e 12 della legge 5
gennaio 1994, n. 36.
  4. Il contingente del personale del ruolo speciale, ai sensi  della
legge  regionale  28  dicembre  1985,  n.  57  confluisce  nel  ruolo
ordinario.
  5. Il contingente del personale destinatario della legge  regionale
24  febbraio  1990, n. 8 e 15 gennaio 1991, n. 1 di cui al precedente
comma, confluisce nel ruolo ordinario  nei  posti  istituiti  con  la
presente  dotazione  sotto  la  declaratoria  contingente di cui alla
legge regionale 24 febbraio 1990, n. 8 e 15 gennaio 1991, n. 1. Detti
posti sono indisponibili ed a seguito della cessazione  dal  servizio
di  detto  personale  il  contingente viene di volta in volta ridotto
fino alla soppressione totale.
  6. Il contingente del personale destinatario del ruolo speciale  ad
esaurimento  di cui alla legge regionale 6 febbraio 1990, n. 4 e alla
legge 28 ottobre 1986, n.  730  art.  12,  viene  immesso  nel  ruolo
ordinario sotto la declaratoria contingente legge 28 ottobre 1986, n.
730  art.  12 e successive modificazioni ed integrazioni. Detti posti
sono indisponibili ed a seguito  della  cessazione  dal  servizio  di
detto  personale  il contingente viene di volta in volta ridotto fino
alla soppressione totale.
  7. Ai sensi degli articoli  15  e  25  del  decreto  legislativo  3
febbraio  1993,  n.  29,  la  dirigenza e' inserita in un unico ruolo
(Tabella F).
  8. La presa d'atto dei contingenti numerici dei dirigenti regionali
effettuata con il precedente art.  2  non  costituisce  sanatoria  di
eventuali  posizioni  illegittime.  La  Giunta regionale e' tenuta ad
accertare all'atto dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali  la
legittimita'  dei  titoli,  dei requisiti professionali e di carriera
del personale. Analogamente la Giunta regionale e' tenuta a procedere
nell'attuazione del successivo art. 4 della presente legge.