(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 17 del 23 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Finalita' ed obiettivi
 
  1. Nel quadro delle finalita' di assistenza, integrazione sociale e
tutela dei diritti delle persone handicappate,  la  Regione  autonoma
Friuli-Venezia  Giulia  persegue  i seguenti obiettivi specifici, con
riguardo alle diverse esigenze dei disabili visivi di ogni eta':
   a) la prevenzione delle disabilita';
   b) l'intervento terapeutico-riabilitativo;
   c) la rieducazione e la formazione professionale;
   d) l'autonomia, l'orientamento e la mobilita';
   e) l'assistenza agli anziani e ai pluriminorati.