(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, n. 17 del 23 aprile 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' ed obiettivi 1. Nel quadro delle finalita' di assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone handicappate, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia persegue i seguenti obiettivi specifici, con riguardo alle diverse esigenze dei disabili visivi di ogni eta': a) la prevenzione delle disabilita'; b) l'intervento terapeutico-riabilitativo; c) la rieducazione e la formazione professionale; d) l'autonomia, l'orientamento e la mobilita'; e) l'assistenza agli anziani e ai pluriminorati.