Art. 3.
                         Attivita' e servizi
 
  1. I  contributi  di  cui  all'articolo  2  possono  riguardare  la
gestione delle seguenti attivita' e servizi:
   a)  interventi a favore dei minorati della vista di ogni eta' e di
ambo i sessi, volti all'assistenza, alla  formazione  del  personale,
alla  rieducazione  e  riabilitazione  polifunzionale, al recupero ed
integrazione  sociale,  anche  mediante  forme  di  convittualita'  e
residenzialita',  l'istituzione di centri specificamente attrezzati e
la promozione di iniziative di studio e ricerca;
   b) servizi  di  ospitalita'  per  anziani  non  vedenti  privi  di
sostegno  familiare,  nonche'  attivita' di consulenza a strutture di
accoglimento per finalita' assistenziali ospitanti disabili visivi  e
sostegno  domiciliare ai medesimi, in collaborazione con i competenti
servizi sociali e sanitari del territorio.
  2. I contributi di cui al comma  1  non  possono  riguardare  spese
d'investimento o attivita' di diretto rilievo sanitario; se destinati
alla  Casa-famiglia  "Villa  Masieri"  sono  riferiti  alla  relativa
gestione speciale della  sezione  provinciale  di  Udine  dell'Unione
italiana ciechi.