Art. 3. Attivita' e servizi 1. I contributi di cui all'articolo 2 possono riguardare la gestione delle seguenti attivita' e servizi: a) interventi a favore dei minorati della vista di ogni eta' e di ambo i sessi, volti all'assistenza, alla formazione del personale, alla rieducazione e riabilitazione polifunzionale, al recupero ed integrazione sociale, anche mediante forme di convittualita' e residenzialita', l'istituzione di centri specificamente attrezzati e la promozione di iniziative di studio e ricerca; b) servizi di ospitalita' per anziani non vedenti privi di sostegno familiare, nonche' attivita' di consulenza a strutture di accoglimento per finalita' assistenziali ospitanti disabili visivi e sostegno domiciliare ai medesimi, in collaborazione con i competenti servizi sociali e sanitari del territorio. 2. I contributi di cui al comma 1 non possono riguardare spese d'investimento o attivita' di diretto rilievo sanitario; se destinati alla Casa-famiglia "Villa Masieri" sono riferiti alla relativa gestione speciale della sezione provinciale di Udine dell'Unione italiana ciechi.