Art. 4. Modalita' di contribuzione 1. I contributi sono concessi a domanda, corredata di preventivo di spesa e di una sintetica illustrazione delle attivita' e dei servizi in atto o in programma. 2. La domanda deve pervenire alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro il 31 gennaio di ogni anno; i termini e le modalita' per la rendicontazione sono indicati nei decreti di concessione. 3. In sede di prima attuazione, la domanda di cui al comma 2 deve pervenire alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.