Art. 4.
                     Modalita' di contribuzione
 
  1. I contributi sono concessi a domanda, corredata di preventivo di
spesa  e di una sintetica illustrazione delle attivita' e dei servizi
in atto o in programma.
  2.   La   domanda   deve   pervenire   alla   Direzione   regionale
dell'assistenza sociale entro il 31 gennaio di ogni anno; i termini e
le  modalita'  per  la  rendicontazione  sono indicati nei decreti di
concessione.
  3. In sede di prima attuazione, la domanda di cui al comma  2  deve
pervenire  alla  Direzione  regionale  dell'assistenza  sociale entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.