Art. 6.
                        Abrogazione di norme
 
  1. Salvi gli effetti degli atti adottati  che  non  abbiano  ancora
avuto esecuzione, sono abrogate:
   a)  la  legge  regionale  27  novembre  1970,  n.  44 e successive
modificazioni ed integrazioni;
   b)  la  legge  regionale  26  aprile  1976,  n.  7  e   successive
modificazioni ed integrazioni.