Art. 6. Abrogazione di norme 1. Salvi gli effetti degli atti adottati che non abbiano ancora avuto esecuzione, sono abrogate: a) la legge regionale 27 novembre 1970, n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni; b) la legge regionale 26 aprile 1976, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.