Art. 2. Autorizzazione al funzionamento delle strutture 1. I requisiti condizionanti l'autorizzazione al funzionamento delle residenze polifunzionali sono determinati con apposito regolamento, approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; l'autorizzazione, in presenza dei prescritti requisiti, e l'attivita' di vigilanza nel settore competono al Comune nel cui territorio e' ubicata la struttura, ferma restando l'autonoma competenza dell'Azienda per i servizi sanitari di pertinenza in ordine alla verifica dei requisiti igienico-sanitari, in conformita' alle vigenti disposizioni in materia. 2. Le residenze autorizzate sono incluse in un'apposita sezione del registro previsto dall'articolo 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16. Sono iscritte di diritto nel registro le residenze gia' autorizzate ai sensi della precedente normativa, salvo restando l'obbligo dell'adeguamento, ove occorrente, ed entro i termini di tempo prefissati, ai requisiti minimi stabiliti nel regolamento di cui al comma 1.