Art. 2.
           Autorizzazione al funzionamento delle strutture
 
  1. I  requisiti  condizionanti  l'autorizzazione  al  funzionamento
delle   residenze   polifunzionali   sono  determinati  con  apposito
regolamento,  approvato  dalla  Giunta  regionale  entro  90   giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente legge; l'autorizzazione, in
presenza dei prescritti requisiti, e  l'attivita'  di  vigilanza  nel
settore  competono  al  Comune  nel  cui  territorio  e'  ubicata  la
struttura, ferma restando l'autonoma competenza  dell'Azienda  per  i
servizi  sanitari di pertinenza in ordine alla verifica dei requisiti
igienico-sanitari,  in  conformita'  alle  vigenti  disposizioni   in
materia.
  2. Le residenze autorizzate sono incluse in un'apposita sezione del
registro  previsto  dall'articolo  15 della legge regionale 19 maggio
1988, n. 33, come da ultimo modificato  dall'articolo  14,  comma  1,
della  legge regionale 25 marzo 1996, n. 16. Sono iscritte di diritto
nel registro le residenze gia' autorizzate ai sensi della  precedente
normativa, salvo restando l'obbligo dell'adeguamento, ove occorrente,
ed entro i termini di tempo prefissati, ai requisiti minimi stabiliti
nel regolamento di cui al comma 1.