Art. 3. interventi contributivi 1. Nei confronti degli ospiti delle residenze incluse nel registro di cui all'articolo 2, comma 2 o per essi dei civilmente obbligati trova attuazione l'intervento contributivo pubblico previsto per chi non e' in grado di far fronte autonomamente all'onere dell'accoglimento; resta invece esclusa la contribuzione per gli anziani non autosufficienti di cui alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 67. 2. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai soggetti titolari delle residenze contributi per attrezzature ed arredi fino alla percentuale massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. 3. Per l'ottenimento dei contributi i soggetti titolari delle residenze presentano domanda alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro il 31 gennaio di ogni anno; i criteri per la concessione dei contributi sono previamente determinati dalla Giunta regionale. 4 Con il provvedimento di concessione e' erogato il 50 per cento dell'importo di ciascun contributo e viene fissato il termine entro il quale il beneficiano deve presentare la documentazione attestante l'acquisto dei beni oggetto di contribuzione; verificata la regolarita' della documentazione, si procede all'erogazione del saldo. 5. I beni oggetto di contribuzione sono soggetti a vincolo di destinazione d'uso per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione della documentazione di spesa; tale vincolo permane in caso di cessione della gestione della residenza a terzi. Qualora prima della scadenza del quinquennio venga a cessare per qualsiasi motivo l'attivita', e' fatto obbligo al beneficiano di restituzione del contributo in misura proporzionale al minor tempo trascorso. 6. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad organizzare corsi finalizzati alla formazione e all'aggiornamento professionale dei direttori responsabili delle residenze, nonche' del personale delle medesime addetto alla persona dell'ospite, sulla base di requisiti professionali individuati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1. La partecipazione a tali corsi costituisce elemento di valutazione ai fini delle priorita' nell'erogazione dei contributi di cui al comma 2.