Art. 3.
                       interventi contributivi
 
  1.  Nei confronti degli ospiti delle residenze incluse nel registro
di cui all'articolo 2, comma 2 o per essi  dei  civilmente  obbligati
trova  attuazione l'intervento contributivo pubblico previsto per chi
non   e'   in   grado   di   far   fronte   autonomamente   all'onere
dell'accoglimento;  resta  invece  esclusa  la  contribuzione per gli
anziani non autosufficienti di cui alla  legge  regionale  23  giugno
1983, n. 67.
  2.  L'Amministrazione  regionale  e'  autorizzata  a  concedere  ai
soggetti titolari delle  residenze  contributi  per  attrezzature  ed
arredi  fino  alla  percentuale  massima del 50 per cento della spesa
ritenuta ammissibile.
  3. Per l'ottenimento  dei  contributi  i  soggetti  titolari  delle
residenze presentano domanda alla Direzione regionale dell'assistenza
sociale  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno;  i  criteri  per  la
concessione dei contributi sono previamente determinati dalla  Giunta
regionale.
  4  Con  il  provvedimento di concessione e' erogato il 50 per cento
dell'importo di ciascun contributo e viene fissato il  termine  entro
il  quale il beneficiano deve presentare la documentazione attestante
l'acquisto  dei  beni  oggetto  di   contribuzione;   verificata   la
regolarita'  della  documentazione,  si  procede  all'erogazione  del
saldo.
  5. I beni oggetto di  contribuzione  sono  soggetti  a  vincolo  di
destinazione  d'uso  per  un periodo di cinque anni a decorrere dalla
data del provvedimento di approvazione della documentazione di spesa;
tale vincolo  permane  in  caso  di  cessione  della  gestione  della
residenza a terzi. Qualora prima della scadenza del quinquennio venga
a  cessare  per  qualsiasi  motivo  l'attivita',  e' fatto obbligo al
beneficiano di restituzione del contributo in misura proporzionale al
minor tempo trascorso.
  6. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad organizzare  corsi
finalizzati  alla  formazione  e  all'aggiornamento professionale dei
direttori responsabili delle residenze, nonche' del  personale  delle
medesime  addetto  alla  persona dell'ospite, sulla base di requisiti
professionali individuati dal  regolamento  di  cui  all'articolo  2,
comma  1.  La  partecipazione  a  tali  corsi costituisce elemento di
valutazione ai fini delle priorita' nell'erogazione dei contributi di
cui al comma 2.