Art. 4. Norme finanziarie 1. Per le finalita' previste dall'articolo 3, comma 2, e' autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1997. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e' istituito alla Rubrica n. 24 - programma 2.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 4840 (2.1.242.3.08.07) con la denominazione "Contributi ai soggetti titolari di residenze polifunzionali per l'acquisto di attrezzature ed arredi" e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 1997. 3. Al predetto onere di lire 150 milioni per l'anno 1997 si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 4925 del precitato stato di previsione della spesa. 4. Per le finalita' previste dall'articolo 3, comma 6, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999. 5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e' istituito alla Rubrica n. 24 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 4770 (2.1.142.2.08.07) con la denominazione "Spese per l'organizzazione di corsi per la formazione e l'aggiornamento professionale dei direttori e del personale delle residenze polifunzionali" e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999. 6. Al predetto onere complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 4769 del precitato stato di previsione della spesa. 7. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 4770 e' inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.