Art. 5. Regime transitorio 1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, continuano a trovare applicazione le vigenti direttive regionali nella materia considerata dalla presente legge e rimangono ferme le autorizzazioni gia' concesse, restando peraltro sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni. 2. In fase di prima attuazione della presente legge, il termine per la presentazione delle domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 3 e' fissato in novanta giorni dalla sua entrata in vigore.