Art. 5.
                         Regime transitorio
 
  1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di  cui  all'articolo
2,  comma  1,  continuano a trovare applicazione le vigenti direttive
regionali nella materia considerata dalla presente legge e  rimangono
ferme  le  autorizzazioni gia' concesse, restando peraltro sospeso il
rilascio di nuove autorizzazioni.
  2. In fase di prima attuazione della presente legge, il termine per
la presentazione delle domande per l'ottenimento  dei  contributi  di
cui  all'articolo 3 e' fissato in novanta giorni dalla sua entrata in
vigore.