Art. 6.
                        Abrogazione di norme
 
  1. Sono  abrogati  il  terzo  comma  dell'articolo  12  e  i  commi
undicesimo  e  dodicesimo  dell'articolo  14  della legge regionale 3
giugno 1981, n. 35, come  modificato  dall'articolo  1,  primo  comma
della legge regionale 23 luglio 1984, n. 31.