Art. 6. Abrogazione di norme 1. Sono abrogati il terzo comma dell'articolo 12 e i commi undicesimo e dodicesimo dell'articolo 14 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, come modificato dall'articolo 1, primo comma della legge regionale 23 luglio 1984, n. 31.