Art. 12.
                        Limiti di superficie
 
  1. La estensione delle singole aziende faunistico-venatorie non  e'
di  norma  inferiore  a  500  ettari  ne' superiore a 3000 ettari. Su
conforme parere degli organismi di gestione degli ambiti territoriali
di caccia, possono essere autorizzate variazioni,  in  aumento  e  in
diminuzione, per un massimo del 10 per cento.