(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 13 del 24 aprile 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1. Servizio di assistenza religiosa 1. La presente legge ha per oggetto l'istituzione, in conformita' con la legislazione statale vigente e con le norme concordatarie, del servizio di assistenza religiosa nelle aziende sanitarie. 2. Il servizio di assistenza religiosa ha il compito di assicurare presso i presidi di ricovero sanitari e sociali del servizio sanitario regionale, nel rispetto della volonta' e liberta' di fede dei cittadini, l'esercizio della liberta' religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto, nonche' il soddisfacimento delle esigenze spirituali proprie delle diverse confessioni, in conformita' ai rispettivi ordinamenti. 3. Il servizio di assistenza religiosa svolge le proprie funzioni nei confronti dei degenti ricoverati e dei familiari che li assistono, nel rispetto della volonta' e della liberta' di fede degli utenti. 4. Il direttore generale, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dai protocolli d'intesa di cui ai successivi articoli 3 e 4, delibera l'istituzione del servizio di assistenza religiosa. Con la stessa deliberazione sono determinati, in collaborazione con gli assistenti religiosi: a) i criteri di organizzazione del servizio; b) le modalita' di coordinamento del servizio con i servizi dei presidi ospedalieri e delle altre strutture di ricovero dell'azienda.