Art. 10.
     Assistenza religiosa nelle strutture private convenzionate
 
  1. Nelle strutture  private  convenzionate  con  la  Regione  nelle
lquali   si   concretino  interventi  di  ricovero,  il  servizio  di
assistenza religiosa resta disciplinato,  fino  a  quando  non  sara'
diversamente  previsto negli schemi nazionali di convenzione, secondo
le previsioni di cui all'art. 6.