Art. 11. Controversie relative alle intese tra aziende sanitarie e autorita' religiose 1. La soluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione delle intese di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge puo' essere demandata ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui: a) uno designato dall'assessore regionale dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale; b) uno designato dalla competente autorita' religiosa; c) uno designato d'intesa dai componenti di cui alle lettere precedenti, con funzioni di presidente.