Art. 11.
                  Controversie relative alle intese
             tra aziende sanitarie e autorita' religiose
 
  1.   La    soluzione    di    eventuali    controversie    relative
all'interpretazione  delle intese di cui agli articoli 3, 4 e 5 della
presente  legge  puo'  essere  demandata  ad  un  collegio  arbitrale
composto da tre membri, di cui:
   a)  uno designato dall'assessore regionale dell'igiene e sanita' e
dell'assistenza sociale;
   b) uno designato dalla competente autorita' religiosa;
   c) uno designato d'intesa  dai  componenti  di  cui  alle  lettere
precedenti, con funzioni di presidente.