Art. 4.
            Protocolli d'intesa per i culti non cattolici
 
  1.  Per  i culti diversi da quello cattolico la Regione stipula con
le  autorita'  religiose  competenti  per  il  territorio   regionale
protocolli  d'intesa  concernenti i criteri generali di esercizio del
servizio di assistenza religiosa, nonche':
   a) le quote di  presenza  di  assistenti  religiosi  spettanti  al
singolo  culto  in  rapporto  al  numero  di  aderenti nel territorio
regionale;
   b)  l'azienda  sanitaria  di  riferimento  di  ciascun  assistente
religioso,  in  relazione  alla dislocazione sul territorio regionale
degli aderenti al culto.