Art. 4. Protocolli d'intesa per i culti non cattolici 1. Per i culti diversi da quello cattolico la Regione stipula con le autorita' religiose competenti per il territorio regionale protocolli d'intesa concernenti i criteri generali di esercizio del servizio di assistenza religiosa, nonche': a) le quote di presenza di assistenti religiosi spettanti al singolo culto in rapporto al numero di aderenti nel territorio regionale; b) l'azienda sanitaria di riferimento di ciascun assistente religioso, in relazione alla dislocazione sul territorio regionale degli aderenti al culto.