Art. 6. Modalita' di svolgimento del servizio 1. Il servizio di assistenza religiosa e' assicurato: a) da assistenti religiosi assunti in ruolo ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; b) da assistenti religiosi incaricati in regime di convenzione, nei casi previsti dal successivo art. 7. 2. Possono essere assunti in ruolo gli assistenti religiosi in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) possesso dei diritti civili e politici; c) idoneita' fisica; d) eta' non superiore ai cinquantacinque anni. 3. Nel caso di assunzione in ruolo le aziende sanitarie istituiscono i corrispondenti posti in pianta organica con le procedure previste dalla vigente normativa regionale. 4. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, il personale religioso e' iscritto in separata tabella del ruolo professionale.