Art. 6.
                Modalita' di svolgimento del servizio
 
  1. Il servizio di assistenza religiosa e' assicurato:
   a) da assistenti religiosi assunti in ruolo ai sensi dell'art.  9,
comma 3, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  20  dicembre
1979, n. 761;
   b)  da  assistenti  religiosi incaricati in regime di convenzione,
nei casi previsti dal successivo art. 7.
  2. Possono essere assunti in  ruolo  gli  assistenti  religiosi  in
possesso dei seguenti requisiti:
   a) cittadinanza italiana;
   b) possesso dei diritti civili e politici;
   c) idoneita' fisica;
   d) eta' non superiore ai cinquantacinque anni.
  3.   Nel   caso   di  assunzione  in  ruolo  le  aziende  sanitarie
istituiscono  i  corrispondenti  posti  in  pianta  organica  con  le
procedure previste dalla vigente normativa regionale.
  4.  Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 761 del 1979, il personale  religioso  e'  iscritto  in
separata tabella del ruolo professionale.