Art. 7.
                      Assistenti in convenzione
 
  1.  L'assistenza  religiosa  puo'  essere  assicurata  da unita' di
personale incaricato in regime di convenzione nei seguenti casi:
   a) quando le funzioni di assistenza religiosa siano svolte per  un
numero di posti-letto inferiore a 200;
   b) per accordo tra il direttore generale e la competente autorita'
religiosa;
   c)  quando  l'assistente  religioso abbia superato, all'atto della
nomina, il cinquantacinquesimo anno di eta';
   d) quando l'assistente religioso gia' assunto intenda  continuare,
con  il consenso della competente autorita' religiosa, lo svolgimento
del servizio oltre il sessantacinquesimo anno di eta'.