Art. 7. Assistenti in convenzione 1. L'assistenza religiosa puo' essere assicurata da unita' di personale incaricato in regime di convenzione nei seguenti casi: a) quando le funzioni di assistenza religiosa siano svolte per un numero di posti-letto inferiore a 200; b) per accordo tra il direttore generale e la competente autorita' religiosa; c) quando l'assistente religioso abbia superato, all'atto della nomina, il cinquantacinquesimo anno di eta'; d) quando l'assistente religioso gia' assunto intenda continuare, con il consenso della competente autorita' religiosa, lo svolgimento del servizio oltre il sessantacinquesimo anno di eta'.