Art. 8.
                  Norme in tema di stato giuridico
                     e di trattamento economico
 
  1.  L'assistente  religioso  e'  nominato  con  deliberazione   del
direttore  generale dell'azienda su proposta dell'autorita' religiosa
competente per territorio.
  2. La designazione dell'assistente religioso  e  la  sua  eventuale
sostituzione  sono  di  spettanza dell'autorita' religiosa competente
per territorio.
  3. Con l'atto di nomina  si  costituisce  un  rapporto  di  impiego
disciplinato   dalla   vigente   normativa   statale  e  regionale  e
dall'intesa di cui al precedente art. 5.
  4.  Per  l'esercizio  delle  funzioni  gli   assistenti   religiosi
dipendono  esclusivamente  dalla  competente  autorita' religiosa, la
quale provvede alla determinazione ed alla ripartizione  dei  compiti
fra  gli  assistenti  stessi  nel  rispetto  delle intese di cui agli
articoli 3 e 5 della presente legge.
  5. Al personale di  assistenza  religiosa  si  applicano  le  norme
contrattuali vigenti in materia sul territorio regionale.
  6.  Agli  assistenti  in  rapporto  di convenzione e' assicurato un
compenso  proporzionale  allo  stipendio  lordo  della  categoria  di
appartenenza  degli  assistenti  in  posizione  di ruolo, comprensivo
dell'indennita' integrativa speciale e delle altre voci  contrattuali
fisse  e  continuative,  nonche' la tredicesima mensilita', calcolata
secondo i medesimi criteri.