Art. 8. Norme in tema di stato giuridico e di trattamento economico 1. L'assistente religioso e' nominato con deliberazione del direttore generale dell'azienda su proposta dell'autorita' religiosa competente per territorio. 2. La designazione dell'assistente religioso e la sua eventuale sostituzione sono di spettanza dell'autorita' religiosa competente per territorio. 3. Con l'atto di nomina si costituisce un rapporto di impiego disciplinato dalla vigente normativa statale e regionale e dall'intesa di cui al precedente art. 5. 4. Per l'esercizio delle funzioni gli assistenti religiosi dipendono esclusivamente dalla competente autorita' religiosa, la quale provvede alla determinazione ed alla ripartizione dei compiti fra gli assistenti stessi nel rispetto delle intese di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge. 5. Al personale di assistenza religiosa si applicano le norme contrattuali vigenti in materia sul territorio regionale. 6. Agli assistenti in rapporto di convenzione e' assicurato un compenso proporzionale allo stipendio lordo della categoria di appartenenza degli assistenti in posizione di ruolo, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale e delle altre voci contrattuali fisse e continuative, nonche' la tredicesima mensilita', calcolata secondo i medesimi criteri.