Art. 9.
                 Orario di servizio e reperibilita'
 
  1. Il servizio  di  assistenza  religiosa  e'  assicurato  in  modo
continuativo  per  cui,  pur  garantendo  un  orario  di servizio non
inferiore al monte orario mensile previsto dalla  normativa  vigente,
gli  assistenti  religiosi  assicurano  una  pronta reperibilita' sia
diurna che notturna. Nelle strutture cui sono assegnati  due  o  piu'
assistenti   religiosi  e'  assicurata,  a  turno,  dagli  assistenti
medesimi; ove l'assistente religioso e' solo puo'  essere  assicurata
anche da persona idonea da quest'ultimo designata.
  2.  Nelle  strutture  ove  il  servizio  di assistenza religiosa e'
svolto da un solo assistente religioso, sia in ruolo che in regime di
convenzione, in caso di assenza del medesimo per riposto settimanale,
festa infrasettimanale, recupero per festivita'  soppresse,  congedo,
aspettativa,   formazione   professionale,   malattia  o  infortunio,
l'Ordinario Diocesano  provvede  alla  sua  temporanea  sostituzione,
possibilmente con un sostituto fisso. Tale sostituto usufruira' dello
stesso  compenso previsto per gli assistenti religiosi in rapporto di
convenzione, in proporzione ai giorni di effettivo servizio prestato.
Nei casi urgenti di sostituzione provvede  direttamente  l'assistente
religioso,    dandone    tempestiva   comunicazione   all'azienda   e
all'Ordinario Diocesano.
  3. Nelle strutture  ove  il  servizio  e'  svolto  da  due  o  piu'
assistenti  religiosi  l'Ordinario  provvede  alla  loro sostituzione
temporanea solo in caso di assenza dal servizio di qualcuno  di  essi
non  inferiore  a  trenta  giorni;  l'Azienda  si  fara'  carico  del
sostituto come per il precedente comma 2.
  4.  L'assistente  religioso  puo'  essere   coadiuvato   da   altri
sacerdoti,  diaconi,  religiosi  o laici di ambo i sessi, senza oneri
per   l'Azienda   sanitaria.    L'assistente    religioso    comunica
preventivamente   all'Azienda  e  all'Ordinario  i  nominativi  delle
persone suindicate che lo coadiuvano.