Art. 9. Orario di servizio e reperibilita' 1. Il servizio di assistenza religiosa e' assicurato in modo continuativo per cui, pur garantendo un orario di servizio non inferiore al monte orario mensile previsto dalla normativa vigente, gli assistenti religiosi assicurano una pronta reperibilita' sia diurna che notturna. Nelle strutture cui sono assegnati due o piu' assistenti religiosi e' assicurata, a turno, dagli assistenti medesimi; ove l'assistente religioso e' solo puo' essere assicurata anche da persona idonea da quest'ultimo designata. 2. Nelle strutture ove il servizio di assistenza religiosa e' svolto da un solo assistente religioso, sia in ruolo che in regime di convenzione, in caso di assenza del medesimo per riposto settimanale, festa infrasettimanale, recupero per festivita' soppresse, congedo, aspettativa, formazione professionale, malattia o infortunio, l'Ordinario Diocesano provvede alla sua temporanea sostituzione, possibilmente con un sostituto fisso. Tale sostituto usufruira' dello stesso compenso previsto per gli assistenti religiosi in rapporto di convenzione, in proporzione ai giorni di effettivo servizio prestato. Nei casi urgenti di sostituzione provvede direttamente l'assistente religioso, dandone tempestiva comunicazione all'azienda e all'Ordinario Diocesano. 3. Nelle strutture ove il servizio e' svolto da due o piu' assistenti religiosi l'Ordinario provvede alla loro sostituzione temporanea solo in caso di assenza dal servizio di qualcuno di essi non inferiore a trenta giorni; l'Azienda si fara' carico del sostituto come per il precedente comma 2. 4. L'assistente religioso puo' essere coadiuvato da altri sacerdoti, diaconi, religiosi o laici di ambo i sessi, senza oneri per l'Azienda sanitaria. L'assistente religioso comunica preventivamente all'Azienda e all'Ordinario i nominativi delle persone suindicate che lo coadiuvano.