Art. 10. Convenzioni 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, adotta appositi schemi di convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale, rispettivamente concernenti: a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi; b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381 del 1991. 2. Qualora la Giunta regionale non rispetti il termine di cui al comma 1, gli enti pubblici nell'attivare le convenzioni con le cooperative sociali e loro consorzi dovranno rispettare i criteri stabiliti negli articoli 11, 12 e 13.