Art. 10.
                             Convenzioni
 
  1. Entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge,  la  Giunta  regionale, su proposta dell'assessore del lavoro,
formazione professionale, cooperazione e  sicurezza  sociale,  adotta
appositi schemi di convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative
sociali   e   le   amministrazioni   pubbliche  operanti  nell'ambito
regionale, rispettivamente concernenti:
   a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi;
   b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n.
381 del 1991.
  2. Qualora la Giunta regionale non rispetti il termine  di  cui  al
comma  1,  gli  enti  pubblici  nell'attivare  le  convenzioni con le
cooperative sociali e loro consorzi  dovranno  rispettare  i  criteri
stabiliti negli articoli 11, 12 e 13.