Art. 11.
             Contenuto degli schemi di convenzione-tipo
 
  1.  Gli schemi di convenzione-tipo approvati dalla Giunta regionale
devono contenere:
   a) l'indicazione delle attivita' oggetto della convenzione e delle
loro modalita' di svoglimento;
   b) la durata della convenzione, di norma pluriennale;
   c) i requisiti di professionalita' del personale  impiegato  e  in
particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico
dell'attivita';
   d)  il  ruolo  svolto  dai  volontari  impiegati  nel  servizio in
relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 5, della legge n.  381
del 1991;
   e)  gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni
igienico-sanitarie e di sicurezza;
   f) le norme contrattuali e previdenziali applicate in  materia  di
rapporti di lavoro;
   g)   la   determinazione  dei  corrispettivi  e  le  modalita'  di
pagamento;
   h) le forme e le modalita' di verifica e vigilanza con particolare
riguardo alla tutela degli utenti;
   i) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
   l) l'obbligo e le modalita' di assicurazione del personale e degli
utenti;
   m)  le  modalita'  di  raccordo  con  gli  uffici competenti nella
materia oggetto della convenzione.
  2. Per quanto concerne le attivita' di cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera  a),  della legge n. 381 del 1991, per gestione di servizi e'
da intendersi l'organizzazione complessiva e coordinata  dei  diversi
fattori   materiali,   immateriali   e   umani  che  concorrono  alla
realizzazione  di  un  servizio,  con  la   esclusione   delle   mere
prestazioni   di   manodopera.      L'ambito   di   riferimento   per
l'identificazione dei servizi socio-sanitari ed educativi e' definito
in relazione a quanto stabilito dalla normativa di settore  anche  in
attuazione di norme nazionali.
  3.  Nella predisposizione degli schemi di convenzione-tipo relativi
alla fornitura di beni e servizi di cui all'art.  5  della  legge  n.
381 del 1991:
   a) deve essere espressamente prevista la finalita' della creazione
di opportunita' di lavoro e di formazione per persone svantaggiate;
   b)  devono  essere indicati i criteri per determinare il numero di
lavoratori svantaggiati in relazione sia all'entita' della  fornitura
affidata,  sia  al  grado  di produttivita' e al fabbisogno formativo
delle persone svantaggiate inserite.
  4. Per stipulare le convenzioni  di  cui  alla  presente  legge  le
cooperative  ed  i consorzi devono essere iscritti all'Albo regionale
di cui all'art.  2.
  5.  La  cancellazione  dall'Albo  comporta  la  risoluzione   della
convenzione.