Art. 11. Contenuto degli schemi di convenzione-tipo 1. Gli schemi di convenzione-tipo approvati dalla Giunta regionale devono contenere: a) l'indicazione delle attivita' oggetto della convenzione e delle loro modalita' di svoglimento; b) la durata della convenzione, di norma pluriennale; c) i requisiti di professionalita' del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attivita'; d) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 5, della legge n. 381 del 1991; e) gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; f) le norme contrattuali e previdenziali applicate in materia di rapporti di lavoro; g) la determinazione dei corrispettivi e le modalita' di pagamento; h) le forme e le modalita' di verifica e vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti; i) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione; l) l'obbligo e le modalita' di assicurazione del personale e degli utenti; m) le modalita' di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione. 2. Per quanto concerne le attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge n. 381 del 1991, per gestione di servizi e' da intendersi l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con la esclusione delle mere prestazioni di manodopera. L'ambito di riferimento per l'identificazione dei servizi socio-sanitari ed educativi e' definito in relazione a quanto stabilito dalla normativa di settore anche in attuazione di norme nazionali. 3. Nella predisposizione degli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381 del 1991: a) deve essere espressamente prevista la finalita' della creazione di opportunita' di lavoro e di formazione per persone svantaggiate; b) devono essere indicati i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati in relazione sia all'entita' della fornitura affidata, sia al grado di produttivita' e al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate inserite. 4. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le cooperative ed i consorzi devono essere iscritti all'Albo regionale di cui all'art. 2. 5. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione della convenzione.