Art. 12. Determinazione del corrispettivo 1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono far riferimento ai seguenti criteri: 1) per i servizi socio-sanitari ed educativi: a) nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base di tabelle che fissano i valori minimi di riferimento per le diverse tipologie di servizio che non possono essere mai inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali; le tabelle di competenza della Regione vengono emanate con decreto dell'assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, d'intesa con gli assossori competenti per materia e sono oggetto di aggiornamento annuale sulla base di analisi comparate dei costi-qualita' su campioni di realta' pubbliche e private; b) nel caso di servizi innovativi o non standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati desumibili dal progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche verifiche; c) in entrambi i casi, nella formulazione dei corrispettivi, al costo lavoro vanno aggiunti i costi relativi agli elementi, all'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione del servizio; 2) per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381 del 1991 i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo.