Art. 12.
                  Determinazione del corrispettivo
 
  1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono far
riferimento ai seguenti criteri:
   1) per i servizi socio-sanitari ed educativi:
    a)  nel  caso  di  servizi  standardizzati  i  corrispettivi sono
determinati sulla base di tabelle che  fissano  i  valori  minimi  di
riferimento  per  le  diverse  tipologie  di servizio che non possono
essere mai inferiori  a  quelli  previsti  dal  contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro  per i lavoratori delle cooperative sociali; le
tabelle di competenza  della  Regione  vengono  emanate  con  decreto
dell'assessore  del  lavoro, formazione professionale, cooperazione e
sicurezza sociale, d'intesa con gli assossori competenti per  materia
e  sono  oggetto  di  aggiornamento  annuale  sulla  base  di analisi
comparate dei costi-qualita'  su  campioni  di  realta'  pubbliche  e
private;
    b)  nel  caso  di  servizi  innovativi  o  non  standardizzati  i
corrispettivi sono determinati sulla base  dei  dati  desumibili  dal
progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche verifiche;
    c)  in  entrambi i casi, nella formulazione dei corrispettivi, al
costo  lavoro  vanno  aggiunti  i  costi  relativi   agli   elementi,
all'organizzazione  complessiva  e  coordinata  dei  diversi  fattori
materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione  del
servizio;
   2)  per  la  fornitura  di  beni e servizi di cui all'art. 5 della
legge n. 381 del 1991 i corrispettivi vengono determinati sulla  base
di parametri oggettivi di costo.