Art. 13.
                      Durata della convenzione
 
  1.  Al fine di garantire la continuita' dei servizi, le convenzioni
relative alla fornitura dei  servizi  caratterizzati  da  prestazioni
ricorrenti hanno durata pluriennale.
  2.  Le  convenzioni  debbono  in  tal  caso  prevedere modalita' di
verifica annuale dei rispettivi obblighi dei contraenti.