Art. 14.
         Criteri di valutazione per la scelta del contraente
 
  1. Nella scelta dei contraenti per l'aggiudicazione della  gestione
dei  servizi  socio-assistenziali,  sanitari  ed educativi, l'offerta
presentata deve essere valutata prendendo a  riferimento  i  seguenti
elementi oggettivi:
   a)  possesso  degli  standard  funzionali previsti dalle normative
nazionali e regionali di settore;
   b) rispetto delle norme contrattuali di settore;
   c) capacita' progettuale, organizzativa ed innovativa;
   d) qualificazione professionale degli operatori;
   e)  valutazione  comparata  costi-qualita'  desunta  su   omologhi
servizi pubblici o privati.
  2.  Nel  bando sono indicati i punteggi attribuiti a ciascuno degli
elementi oggettivi di valutazione suindicati. A parita' di  punteggio
complessivo prevale l'offerta con il massimo ribasso.
  3.   Per   la  fornitura  di  beni  e  servizi  diversi  da  quelli
socio-assistenziali, sanitari ed  educativi,  ai  sensi  dell'art.  5
della  legge  381 del 1991, prevalente elemento oggettivo da valutare
per la scelta del contraente e il progetto di inserimento di soggetti
svantaggiati che deve riportare:
   a) il numero del soggetti svantaggiati, tipologia dello svantaggio
in relazione alla prestazione lavorativa richiesta, ruolo  e  profilo
professionale di riferimento;
   b)  presenza  di  piani  individualizzati, contenenti obbiettivi a
medio e lungo termine, numero e qualifica delle eventuali  figure  di
sostegno.