Art. 14. Criteri di valutazione per la scelta del contraente 1. Nella scelta dei contraenti per l'aggiudicazione della gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, l'offerta presentata deve essere valutata prendendo a riferimento i seguenti elementi oggettivi: a) possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore; b) rispetto delle norme contrattuali di settore; c) capacita' progettuale, organizzativa ed innovativa; d) qualificazione professionale degli operatori; e) valutazione comparata costi-qualita' desunta su omologhi servizi pubblici o privati. 2. Nel bando sono indicati i punteggi attribuiti a ciascuno degli elementi oggettivi di valutazione suindicati. A parita' di punteggio complessivo prevale l'offerta con il massimo ribasso. 3. Per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-assistenziali, sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 5 della legge 381 del 1991, prevalente elemento oggettivo da valutare per la scelta del contraente e il progetto di inserimento di soggetti svantaggiati che deve riportare: a) il numero del soggetti svantaggiati, tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta, ruolo e profilo professionale di riferimento; b) presenza di piani individualizzati, contenenti obbiettivi a medio e lungo termine, numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno.