Art. 17. Contributi per l'avviamento ed il consolidamento 1. Alle cooperative sociali costituite da non oltre tre anni che presentino progetti finalizzati all'attivita' di avvio e di consolidamento della propria struttura operativa e' corrisposto un contributo annuale per le seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate: a) investimenti per impianti, macchinari, arredi ed attrezzature escluse quelle di cui all'art. 18; b) brevetti, software, studi e ricerche per nuovi prodotti, strumenti ed ausili didattici ed educativi; c) spese per prestazioni di servizi ricevuti; d) interessi, sconti ed altri oneri finanziari esclusi gli interessi relativi ai mutui a tasso agevolato. 2. Il contributo e' concesso per due anni consecutivi nella misura del 75 per cento delle spese ammesse il primo anno e del cinquanta per cento il secondo anno, entro il limite complessivo di 250 milioni di lire per le cooperative che svolgono attivita' di cui all'art. 1, lettera a), della legge n. 381 del 1991, ed entro il limite di 200 milioni all'anno per le cooperative che svolgono attivita' di cui all'art. 1, lettera b), della medesima legge. 3. Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile con il contributo per spese di gestione di cui all'art. 20-ter della legge regionale 6 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni; e' invece cumulabile con analoghe provvidenze nazionali e regionali purche' il totale delle contribuzioni non superi i limiti di cui al comma 2.