Art. 17.
          Contributi per l'avviamento ed il consolidamento
 
  1. Alle cooperative sociali costituite da non oltre  tre  anni  che
presentino   progetti   finalizzati   all'attivita'  di  avvio  e  di
consolidamento della propria struttura operativa  e'  corrisposto  un
contributo  annuale  per  le  seguenti spese che siano effettivamente
sostenute e documentate:
   a) investimenti per impianti, macchinari, arredi  ed  attrezzature
escluse quelle di cui all'art. 18;
   b)  brevetti,  software,  studi  e  ricerche  per  nuovi prodotti,
strumenti ed ausili didattici ed educativi;
   c) spese per prestazioni di servizi ricevuti;
   d)  interessi,  sconti  ed  altri  oneri  finanziari  esclusi  gli
interessi relativi ai mutui a tasso agevolato.
  2.  Il contributo e' concesso per due anni consecutivi nella misura
del 75 per cento delle spese ammesse il primo anno  e  del  cinquanta
per cento il secondo anno, entro il limite complessivo di 250 milioni
di lire per le cooperative che svolgono attivita' di cui all'art.  1,
lettera  a),  della  legge n. 381 del 1991, ed entro il limite di 200
milioni all'anno per le cooperative che  svolgono  attivita'  di  cui
all'art. 1, lettera b), della medesima legge.
  3.  Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile con
il contributo per spese di gestione  di  cui  all'art.  20-ter  della
legge  regionale  6  giugno  1984,  n.  28  e successive modifiche ed
integrazioni; e' invece cumulabile con analoghe provvidenze nazionali
e regionali purche' il totale delle contribuzioni non superi i limiti
di cui al comma 2.