Art. 18. Contributi per l'acquisto di particolari attrezzature e per l'adattamento dei posti di lavoro 1. Alle cooperative sociali e' concesso un contributo per l'acquisto o la realizzazione di particolari attrezzature e strumenti specificamente finalizzati a favorire l'attivita' lavorativa dei soci o dei dipendenti portatori di handicap. 2. Agli enti pubblici che stipulino convenzioni con le cooperative sociali o con loro consorzi, ai sensi della presente legge, e' concesso un contributo per l'adattamento del posto di lavoro alle esigenze delle persone portatrici di handicap appartenenti alle cooperative stesse. 3. I contributi di cui ai precedenti commi sono erogati in misura non superiore all'80 per cento della relativa spesa ed entro il limite massimo di 20 milioni di lire.