Art. 18.
        Contributi per l'acquisto di particolari attrezzature
               e per l'adattamento dei posti di lavoro
 
  1.  Alle  cooperative  sociali  e'  concesso  un   contributo   per
l'acquisto o la realizzazione di particolari attrezzature e strumenti
specificamente finalizzati a favorire l'attivita' lavorativa dei soci
o dei dipendenti portatori di handicap.
  2.  Agli enti pubblici che stipulino convenzioni con le cooperative
sociali o con loro  consorzi,  ai  sensi  della  presente  legge,  e'
concesso  un  contributo  per  l'adattamento del posto di lavoro alle
esigenze delle  persone  portatrici  di  handicap  appartenenti  alle
cooperative stesse.
  3.  I  contributi di cui ai precedenti commi sono erogati in misura
non superiore all'80 per cento  della  relativa  spesa  ed  entro  il
limite massimo di 20 milioni di lire.