Art. 19.
      Contributi in conto occupazione e per particolari servizi
 
  1.  Alle  cooperative  che  svolgono l'attivita' di cui all'art. 1,
lettera b), della legge n. 381 del 1991 e' concesso un contributo  in
conto  occupazione  per ciascun socio lavoratore nella misura massima
del 50 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo
nazionale di categoria; tale misura e' elevata fino all'80 per  cento
per ciascun socio appartenente alle categorie di persone svantaggiate
di cui all'art. 4 della legge n. 381 del 1991.
  2.  Il contributo e' erogato per un periodo non superiore a 24 mesi
e non e' cumulabile, nello stesso periodo,  con  analoghi  contributi
previsti da altre leggi nazionali e regionali.