Art. 19. Contributi in conto occupazione e per particolari servizi 1. Alle cooperative che svolgono l'attivita' di cui all'art. 1, lettera b), della legge n. 381 del 1991 e' concesso un contributo in conto occupazione per ciascun socio lavoratore nella misura massima del 50 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria; tale misura e' elevata fino all'80 per cento per ciascun socio appartenente alle categorie di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381 del 1991. 2. Il contributo e' erogato per un periodo non superiore a 24 mesi e non e' cumulabile, nello stesso periodo, con analoghi contributi previsti da altre leggi nazionali e regionali.