Art. 20. Convenzioni di innovazione e sviluppo 1. Alle cooperative che presentano progetti volti a sperimentare nuove metodologie di intervento sociale attraverso l'avvio di nuovi servizi o l'introduzione di innovazioni nell'erogazione di servizi gia' in atto e' concesso un contributo nella misura massima del 40 per cento delle spese riconosciute ammissibili e non ricomprese nelle disposizioni di cui agli articoli precedenti, sulla base di apposite convenzioni di innovazione e sviluppo.