Art. 20.
                Convenzioni di innovazione e sviluppo
 
  1.  Alle  cooperative  che presentano progetti volti a sperimentare
nuove metodologie di intervento sociale attraverso l'avvio  di  nuovi
servizi  o  l'introduzione  di innovazioni nell'erogazione di servizi
gia' in atto e' concesso un contributo nella misura  massima  del  40
per cento delle spese riconosciute ammissibili e non ricomprese nelle
disposizioni  di cui agli articoli precedenti, sulla base di apposite
convenzioni di innovazione e sviluppo.