Art. 21. Contributi ai consorzi di cooperative sociali 1. Ai consorzi di cui all'art. 8 della legge n. 381 del 1991, sono concessi finanziamenti per: a) attivita' di consulenza tecnica e amministrativa a favore di cooperative sociali: b) servizi finalizzati alla promozione e commercializzazione di prodotti delle cooperative sociali. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' concesso un contributo pari al 50 per cento delle spese giudicate ammissibili sulla base di apposito progetto presentato dal consorzio. 3. Alle cooperative sociali che intendano consorziarsi per la gestione integrata delle loro attivita' e' corrisposto un contributo pari al 30 per cento della quota di capitale investita nel consorzio da ogni cooperativa.