Art. 21.
            Contributi ai consorzi di cooperative sociali
 
  1. Ai consorzi di cui all'art. 8 della legge n. 381 del 1991,  sono
concessi finanziamenti per:
   a)  attivita'  di  consulenza tecnica e amministrativa a favore di
cooperative sociali:
   b) servizi finalizzati alla promozione  e  commercializzazione  di
prodotti delle cooperative sociali.
  2.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1 e' concesso un contributo
pari al 50 per cento delle spese giudicate ammissibili sulla base  di
apposito progetto presentato dal consorzio.
  3.  Alle  cooperative  sociali  che  intendano  consorziarsi per la
gestione integrata delle loro attivita' e' corrisposto un  contributo
pari  al 30 per cento della quota di capitale investita nel consorzio
da ogni cooperativa.