Art. 22. Contributi a favore di enti pubblici 1. Agli enti locali che intendano sottoscrivere quote di capitale sociale in qualita' di soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2 della legge n. 381 del 1991, e' concesso un contributo non superiore al valore del 30 per cento del capitale sottoscritto e versato.