Art. 22.
                Contributi a favore di enti pubblici
 
  1. Agli enti locali che intendano sottoscrivere quote  di  capitale
sociale  in  qualita'  di  soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2 della  legge  n.  381  del
1991,  e'  concesso  un contributo non superiore al valore del 30 per
cento del capitale sottoscritto e versato.