Art. 24. Beneficiari degli interventi 1. Rientrano fra i beneficiari degli interventi della presente legge tutti i soggetti categorie di persone ricompresi dall'art. 4 della legge n. 381 del 1991, come sotto specificati: a) invalidi fisici, psichici e sensoriali; b) ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico; c) tossicodipendenti e alcolisti che abbiano in corso un programma di recupero concordato con i competenti servizi socio-assistenziali; d) detenuti ammessi al lavoro, dimessi dal carcere, soggetti gia' sottoposti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria minorile e ammessi alle misure alternative alla detenzione; e) soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate o a rischio di emarginazione; f) minori in eta' lavorativa in situazione di difficolta' familiare; g) soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio come rientranti tra le categorie svantaggiate.