Art. 24.
                    Beneficiari degli interventi
 
  1.  Rientrano  fra  i  beneficiari  degli interventi della presente
legge tutti i soggetti  categorie di persone ricompresi dall'art.   4
della legge n. 381 del 1991, come sotto specificati:
   a) invalidi fisici, psichici e sensoriali;
   b)  ex  degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento
psichiatrico;
   c) tossicodipendenti e alcolisti che abbiano in corso un programma
di recupero concordato con i competenti servizi socio-assistenziali;
   d) detenuti ammessi al lavoro, dimessi dal carcere, soggetti  gia'
sottoposti  a  provvedimenti  dell'autorita'  giudiziaria  minorile e
ammessi alle misure alternative alla detenzione;
   e) soggetti appartenenti a categorie socialmente  emarginate  o  a
rischio di emarginazione;
   f)   minori  in  eta'  lavorativa  in  situazione  di  difficolta'
familiare;
   g) soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio come
rientranti tra le categorie svantaggiate.