Art. 25.
           Composizione e funzionamento della commissione
 
  1.  Con  deliberazione   della   Giunta   regionale   su   proposta
dell'assessore   regionale   del  lavoro,  formazione  professionale,
cooperazione e sicurezza sociale, e' istituita  presso  l'assessorato
del lavoro la commissione regionale per la cooperazione sociale. Essa
e' composta:
   a)  dall'assessore regionale del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza  sociale  che  la  presiede,  o  da  un  suo
delegato;
   b)   dal  coordinatore  generale  dell'assessorato  regionale  del
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale  o
da un suo delegato;
   c)   da   un   funzionario   di   livello  non  inferiore  al  VII
dell'assessorato regionale dell'igiene, sanita' e assistenza sociale;
   d) dal direttore dell'agenzia regionale del lavoro  o  da  un  suo
delegato;
   e)  dal  responsabile  della  direzione  regionale  del  lavoro  -
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
   f)   da  un  rappresentante  effettivo  e  da  un  supplente,  con
comprovata esperienza nel settore sociale designati da ciascuna delle
organizzazioni regionali delle cooperative aderenti alle associazioni
nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del  movimento
cooperativo riconosciute ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo
del  Capo  provvisorio  dello  Stato  n.  1577  del 1947 e successive
modifiche ed integrazioni;
   g) dal consigliere di parita' previsto dalla legge 10 aprile 1991,
n. 125;
   h)  da  un  funzionario  di   livello   non   inferiore   al   VII
dell'assessorato  regionale  del  lavoro,  formazione  professionale,
cooperazione e sicurezza sociale, che funge da segretario ed al quale
viene altresi' attribuito il compito di conservatore dell'albo di cui
all'art. 2 della presente legge.
  2. La commissione e' convocata dal presidente.
  3. Per la validita' delle sedute e' necessaria  la  presenza  della
meta' piu' uno dei componenti.
  4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti ed in caso
di parita' prevale il voto del presidente.
  5.  I  supplenti  partecipano  alla  seduta  in caso di assenza dei
componenti effettivi.