Art. 25. Composizione e funzionamento della commissione 1. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, e' istituita presso l'assessorato del lavoro la commissione regionale per la cooperazione sociale. Essa e' composta: a) dall'assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che la presiede, o da un suo delegato; b) dal coordinatore generale dell'assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale o da un suo delegato; c) da un funzionario di livello non inferiore al VII dell'assessorato regionale dell'igiene, sanita' e assistenza sociale; d) dal direttore dell'agenzia regionale del lavoro o da un suo delegato; e) dal responsabile della direzione regionale del lavoro - Ministero del lavoro e della previdenza sociale; f) da un rappresentante effettivo e da un supplente, con comprovata esperienza nel settore sociale designati da ciascuna delle organizzazioni regionali delle cooperative aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947 e successive modifiche ed integrazioni; g) dal consigliere di parita' previsto dalla legge 10 aprile 1991, n. 125; h) da un funzionario di livello non inferiore al VII dell'assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, che funge da segretario ed al quale viene altresi' attribuito il compito di conservatore dell'albo di cui all'art. 2 della presente legge. 2. La commissione e' convocata dal presidente. 3. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti. 4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente. 5. I supplenti partecipano alla seduta in caso di assenza dei componenti effettivi.