Art. 26. Compiti della commissione 1. La commissione esprime parere: a) sulle domande di iscrizione all'albo regionale della cooperazione sociale, verificando che le cooperative ed i consorzi richiedenti abbiano presentato tutti i documenti prescritti dalla presente legge che tali documenti siano regolari; b) sulla cancellazione dall'albo regionale della cooperazione sociale delle cooperative che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla presente legge e di quelle che, per cambiamenti sopravvenuti nella loro costituzionie, non siano in grado di continuare ad esercitare la propria attivita'; c) sui criteri relativi alla concessione degli incentivi di cui al titolo IV; d) sugli schemi di convenzione-tipo di cui all'art. 10 della presente legge. 2. La commissione formula altresi' proposte alla Giunta regionale in materia di cooperazione sociale.