Art. 26.
                      Compiti della commissione
 
  1. La commissione esprime parere:
   a)  sulle  domande  di   iscrizione   all'albo   regionale   della
cooperazione  sociale,  verificando  che le cooperative ed i consorzi
richiedenti abbiano presentato tutti  i  documenti  prescritti  dalla
presente legge che tali documenti siano regolari;
   b)  sulla  cancellazione  dall'albo  regionale  della cooperazione
sociale delle cooperative che non adempiano agli  obblighi  stabiliti
dalla  presente  legge  e di quelle che, per cambiamenti sopravvenuti
nella loro  costituzionie,  non  siano  in  grado  di  continuare  ad
esercitare la propria attivita';
   c) sui criteri relativi alla concessione degli incentivi di cui al
titolo IV;
   d)  sugli  schemi  di  convenzione-tipo  di  cui all'art. 10 della
presente legge.
  2. La commissione formula altresi' proposte alla  Giunta  regionale
in materia di cooperazione sociale.