Art. 27. Abrogazione e rinvio a norme nazionali 1. E' abrogato l'art. 16 della legge regionale n. 33 del 1988, nonche' tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge. 2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 381 del 1991 e successive modificazioni ed integrazioni.