Art. 27.
               Abrogazione e rinvio a norme nazionali
 
  1.  E'  abrogato  l'art.  16  della legge regionale n. 33 del 1988,
nonche' tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge.
  2. Per quanto non previsto dalla presente  legge  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  alla  legge  n.  381  del  1991  e  successive
modificazioni ed integrazioni.