Art. 28. Norma finanziaria 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in L. 10.000.000.000 e fanno carico ai sottoelencati capitoli del bilancio triennale 1997-1998-1999 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi. 2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1997 e per gli anni 1997-1999 sono introdotte le seguenti variazioni: (Omissis). 3. Agli interventi previsti dall'art. 8 si provvede con le risorse regionali destinate ai programmi di formazione professionale e con i necessari adeguamenti dei relativi piani. 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni successivi al 1999 si provvede con legge di bilancio. 5. Le autorizzazioni di spesa disposte dal comma 2 dell'art. 37 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, cosi' come rideterminate dall'art. 45 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, cosi' come ulteriormente rideterminate dall'art. 27, comma 2, della legge regionale approvata dal consiglio regionale il 1 febbraio 1997 (legge finanziaria 1997) sono ulteriormente rideterminate in L. 32.000.000.000 per l'anno 1997, in L. 60.000.000.000 per l'anno 1998 ed in L. 50.000.000.000 per l'anno 1999. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Cagliari, addi' 22 aprile 1997 PALOMBA