Art. 28.
                          Norma finanziaria
 
  1.  Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono
valutati  in  L.  10.000.000.000  e  fanno  carico  ai  sottoelencati
capitoli   del  bilancio  triennale  1997-1998-1999  ed  ai  capitoli
corrispondenti per gli anni successivi.
  2. Nel bilancio della Regione  per  l'anno  1997  e  per  gli  anni
1997-1999 sono introdotte le seguenti variazioni:
  (Omissis).
  3.  Agli interventi previsti dall'art. 8 si provvede con le risorse
regionali destinate ai programmi di formazione professionale e con  i
necessari adeguamenti dei relativi piani.
  4.  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per
gli anni successivi al 1999 si provvede con legge di bilancio.
  5. Le autorizzazioni di spesa disposte dal  comma  2  dell'art.  37
della  legge  regionale 7 aprile 1995, n. 6, cosi' come rideterminate
dall'art. 45 della legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9, cosi' come
ulteriormente  rideterminate  dall'art.  27,  comma  2,  della  legge
regionale approvata dal consiglio regionale il 1 febbraio 1997 (legge
finanziaria    1997)   sono   ulteriormente   rideterminate   in   L.
32.000.000.000 per l'anno 1997, in L. 60.000.000.000 per l'anno  1998
ed in L. 50.000.000.000 per l'anno 1999.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione.
   Data a Cagliari, addi' 22 aprile 1997
                               PALOMBA