Art. 3. Requisiti per l'iscrizione 1. Possono essere iscritte all'Albo di cui all'art. 2 le cooperative sociali ed i loro consorzi aventi sede legale nella Regione Sardegna e che risultino iscritti nella sezione cooperative sociali del registro prefettizio delle cooperative. 2. Per ottenere l'iscrizione le cooperative debbono presentare all'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, domanda corredata da: a) certificato di iscrizione alla sezione cooperative sociali del registro prefettizio; b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto; c) autocertificazione circa gli ambiti di attivita' in cui la cooperativa opera ed i relativi servizi; d) autocertificazione sulla composizione della compagine sociale con i dati disaggregati per sesso; e) relazione sulle caratteristiche professionali di quanti operano nella cooperativa; f) relazione sull'attivita' svolta; g) copia dell'ultimo bilancio; h) per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione B, autocertificazione circa la presenza al loro interno di persone svantaggiate nella misura prevista dall'art. 4 della legge n. 381 del 1991 e da cui risulti per gli invalidi fisici, psichici e sensoriali un'invalidita' non inferiore a quella prevista dalle vigenti leggi per il collocamento obbligatorio; i) dichiarazione degli amministratori di non essere incorsi in violazioni in materia di lavoro, previdenziali e fiscali non conciliabili in via amministrativa. 3. Nel caso di cooperativa di nuova costituzione i documenti di cui alle lettere e), f), g) e h) sono sostituiti da un articolato progetto relativo all'attivita' che la cooperativa intende svolgere. 4. La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata da: a) certificato di iscrizione nella sezione cooperative sociali del registro prefettizio; b) atto costitutivo e statuto; c) relazione sull'attivita' svolta; d) copia dell'ultimo bilancio; e) autocertificazione circa la presenza nella base sociale di cooperative sociali nella misura prevista dall'art. 8 della legge n. 381 del 1991. 5. L'iscrizione all'Albo viene disposta con decreto dell'assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda completa di tutta la documentazione. 6. Il provvedimento e' notificato al richiedente, alla prefettura ed all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed e' pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione. 7. Nel caso di rigetto della domanda ne viene data notifica ai soggetti interessati entro il termine di trenta giorni. 8. La domanda si intende accolta qualora non venga rigettata entro il termine indicato. 9. Non sono comunque iscrivibili nell'Albo regionale le cooperative sociali che hanno come esclusivo scopo statutario lo svolgimento di attivita' di formazione professionale, nonche' quelle che organizzano esclusivamente attivita' riconducibili al settore dell'istruzione di ciascun ordine e grado o alle attivita' sanitarie.