Art. 3.
                     Requisiti per l'iscrizione
 
  1.  Possono  essere  iscritte  all'Albo  di  cui  all'art.   2   le
cooperative  sociali  ed  i  loro  consorzi  aventi sede legale nella
Regione Sardegna e che risultino iscritti nella  sezione  cooperative
sociali del registro prefettizio delle cooperative.
  2.  Per  ottenere  l'iscrizione  le  cooperative debbono presentare
all'Assessorato  regionale  del  lavoro,  formazione   professionale,
cooperazione e sicurezza sociale, domanda corredata da:
   a)  certificato di iscrizione alla sezione cooperative sociali del
registro prefettizio;
   b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
   c) autocertificazione circa gli ambiti  di  attivita'  in  cui  la
cooperativa opera ed i relativi servizi;
   d)  autocertificazione  sulla composizione della compagine sociale
con i dati disaggregati per sesso;
   e) relazione sulle caratteristiche professionali di quanti operano
nella cooperativa;
   f) relazione sull'attivita' svolta;
   g) copia dell'ultimo bilancio;
   h) per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella  sezione  B,
autocertificazione  circa  la  presenza  al  loro  interno di persone
svantaggiate nella misura prevista dall'art. 4 della legge n. 381 del
1991 e da cui risulti per gli invalidi fisici, psichici e  sensoriali
un'invalidita'  non  inferiore  a quella prevista dalle vigenti leggi
per il collocamento obbligatorio;
   i) dichiarazione degli amministratori di  non  essere  incorsi  in
violazioni   in  materia  di  lavoro,  previdenziali  e  fiscali  non
conciliabili in via amministrativa.
  3. Nel caso di cooperativa di nuova costituzione i documenti di cui
alle lettere e), f),  g)  e  h)  sono  sostituiti  da  un  articolato
progetto relativo all'attivita' che la cooperativa intende svolgere.
  4. La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata da:
   a) certificato di iscrizione nella sezione cooperative sociali del
registro prefettizio;
   b) atto costitutivo e statuto;
   c) relazione sull'attivita' svolta;
   d) copia dell'ultimo bilancio;
   e)  autocertificazione  circa  la  presenza  nella base sociale di
cooperative sociali nella misura prevista dall'art. 8 della legge  n.
381 del 1991.
  5.  L'iscrizione all'Albo viene disposta con decreto dell'assessore
regionale  del  lavoro,  formazione  professionale,  cooperazione   e
sicurezza  sociale,  entro  90  giorni  dalla ricezione della domanda
completa di tutta la documentazione.
  6. Il provvedimento e' notificato al richiedente,  alla  prefettura
ed  all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed
e' pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
  7. Nel caso di rigetto della domanda  ne  viene  data  notifica  ai
soggetti interessati entro il termine di trenta giorni.
  8.  La domanda si intende accolta qualora non venga rigettata entro
il termine indicato.
  9. Non sono comunque iscrivibili nell'Albo regionale le cooperative
sociali che hanno come esclusivo scopo statutario lo  svolgimento  di
attivita' di formazione professionale, nonche' quelle che organizzano
esclusivamente  attivita' riconducibili al settore dell'istruzione di
ciascun ordine e grado o alle attivita' sanitarie.