Art. 4. Adempimenti successivi all'iscrizione 1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'Albo regionale sono tenuti a comunicare all'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale: a) entro trenta giorni l'avvenuta messa in liquidazione e lo scioglimento della cooperativa o del consorzio; b) entro sessanta giorni ogni variazione intervenuta nello statuto o nell'iscrizione al registro prefettizio; c) entro sessanta giorni ogni variazione della compagine sociale da cui derivi l'alterazione dei rapporti configurati al comma 2 dell'art. 2 della legge n. 381 del 1991; d) annualmente, il bilancio e la relazione degli amministratori. 2. Le cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'Albo regionale debbono inoltre presentare, all'inizio di ogni anno, la certificazione di cui al comma 2, lettera h), dell'art. 3. 3. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano ottenuto contributi regionali, la relazione di cui alla lettera d) del comma 1 deve specificare le modalita' di utilizzo di tali incentivi.