Art. 4.
                Adempimenti successivi all'iscrizione
 
  1.  Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'Albo regionale
sono tenuti  a  comunicare  all'assessorato  del  lavoro,  formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale:
   a)  entro  trenta  giorni  l'avvenuta  messa  in liquidazione e lo
scioglimento della cooperativa o del consorzio;
   b) entro sessanta giorni ogni variazione intervenuta nello statuto
o nell'iscrizione al registro prefettizio;
   c) entro sessanta giorni ogni variazione della  compagine  sociale
da  cui  derivi  l'alterazione  dei  rapporti  configurati al comma 2
dell'art.  2 della legge n. 381 del 1991;
   d) annualmente, il bilancio e la relazione degli amministratori.
  2. Le  cooperative  sociali  iscritte  nella  sezione  B  dell'Albo
regionale  debbono  inoltre  presentare,  all'inizio di ogni anno, la
certificazione di cui al comma 2, lettera h), dell'art. 3.
  3. Qualora le cooperative sociali ed i  consorzi  abbiano  ottenuto
contributi regionali, la relazione di cui alla lettera d) del comma 1
deve specificare le modalita' di utilizzo di tali incentivi.