Art. 5. Cancellazione 1. La cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall'Albo regionale e' disposta con decreto dell'assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione, sicurezza sociale, sentita la commissione regionale per la cooperazione sociale, quando questi non abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4. 2. La cancellazione e' disposta altresi' quando la cooperativa o i consorzi siano stati sciolti, risultino sciolti, risultino cancellati dal registro prefettizio anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, ovvero quando non sia stata effettuata entro l'anno, per cause dipendenti dalle cooperative, l'ispezione ordinaria di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge n. 381 del 1991. 3. Il provvedimento di cancellazione e' notificato alla cooperativa o consorzio. Della avvenuta cancellazione e' data comunicazione alla prefettura e all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. 4. Qualora il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del 30 per cento dei lavoratori della cooperativa o il numero dei soci volontari previsti al comma 2 dell'art. 2 della legge n. 381 del 1991, superi la misura del 50 per cento dei soci, si provvede a cancellazione se la compagine sociale non viene riequilibrata entro sei mesi dalla data in cui si e' manifestata l'irregolarita'.