Art. 5.
                            Cancellazione
 
  1.  La  cancellazione  delle  cooperative  sociali  e  dei consorzi
dall'Albo regionale e' disposta con decreto dell'assessore  regionale
del   lavoro,   formazione   professionale,  cooperazione,  sicurezza
sociale,  sentita  la  commissione  regionale  per  la   cooperazione
sociale,  quando  questi  non  abbiano adempiuto agli obblighi di cui
all'art. 4.
  2. La cancellazione e' disposta altresi' quando la cooperativa o  i
consorzi siano stati sciolti, risultino sciolti, risultino cancellati
dal  registro  prefettizio anche a seguito delle ispezioni effettuate
ai sensi del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato  14
dicembre  1947, n. 1577 e successive modificazioni, ovvero quando non
sia  stata  effettuata  entro  l'anno,  per  cause  dipendenti  dalle
cooperative,  l'ispezione  ordinaria  di  cui  al comma 3 dell'art. 3
della legge n. 381 del 1991.
  3. Il provvedimento di cancellazione e' notificato alla cooperativa
o consorzio. Della avvenuta cancellazione e' data comunicazione  alla
prefettura  e  all'ufficio  provinciale  del  lavoro  e della massima
occupazione.
  4. Qualora il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto
della misura del 30 per cento dei lavoratori della cooperativa  o  il
numero dei soci volontari previsti al comma 2 dell'art. 2 della legge
n.  381  del  1991,  superi  la  misura del 50 per cento dei soci, si
provvede  a  cancellazione  se  la  compagine   sociale   non   viene
riequilibrata  entro  sei  mesi  dalla  data in cui si e' manifestata
l'irregolarita'.